IMU abitazione principale: alla cassa entro il 16 gennaio 2014
Anche per il saldo IMU, come per l’acconto, viene introdotto un esonero per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali ma tali esoneri sono, in realtà, molto più limitati rispetto a quelli introdotti dal DL n. 54/2013.
L’esenzione interessa le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché i fabbricati assimilati, anche se va posta particolare attenzione ai regolamenti comunali, dato che possono introdurre in autonomia nuove fattispecie di esenzione.
I fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, i c.d. immobili di lusso, rimangono soggetti a IMU anche per il saldo, senza alcuna esenzione.
L’aumento dell’aliquota coperto dai contribuenti – La novità più rilevante che si trova nel testo in bozza diffuso del Decreto è quella relativa alla soluzione per i Comuni che hanno incrementato l’aliquota 2013 rispetto a quella base del 4 per mille sull’abitazione principale e immobili assimilati.
In relazione a tali immobili stabilisce il Ministero che : “Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell’importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l’altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi”.
Operativamente è difficile comprendere come tale disposto vada coordinato con le detrazioni da 200 e 50 euro, eventualmente spettabili. Se con l’aliquota dello 0,4% l’imposta lorda era inferiore alle detrazioni disponibili, ad esempio nelle abitazioni dotate di una rendita bassa, tale detrazione può essere utilizzata per abbattere integralmente l’imposta dovuta dal contribuente? O comunque va imputata all’intera imposta teorica dovuta, quindi verrebbe divisa tra quota dovuta dal contribuente e la quota di imposta a carico dell’erario?
Per ottenere i necessari chiarimenti, probabilmente sarà necessario attendere l’inizio del prossimo anno, visto che tale importo sarà versato dai contribuenti a metà gennaio 2014 (presumibilmente il 16). I contribuenti che possiedono più pertinenze della stessa tipologia, ad esempio due garage, il 16 dicembre dovranno versare il saldo dell’imposta sul C/6 non pertinenziale, mentre il prossimo 16 gennaio dovranno versare il saldo sull’aliquota incrementale per l’abitazione e l’altra pertinenza.
Terreni agricoli esenti solo in parte - Per i terreni agricoli l’esonero è stato ridotto, rispetto a quanto stabilito in sede di acconto 2013. L’esenzione del saldo IMU è prevista infatti solo per i terreni degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). Il tenore letterale porta a concludere che tutti i terreni posseduti dagli IAP sono esenti, indipendentemente dal fatto che siano coltivati o meno. I terreni posseduti da altri soggetti, coltivati o meno, dovrebbero invece pagare il saldo. Per questi ultimi, dato che l’esonero ha riguardato solo l’acconto mentre il saldo va versato, e dato che in sede di saldo si deve procedere a conguagliare l’imposta dell’anno, qualora il Comune avesse incrementato l’aliquota rispetto a quella base, si dovrebbe effettuare il conguaglio su tutto l’anno. La questione attende chiarimenti ufficiali.
Immobili agricoli - L’esonero previsto nella bozza di Decreto interessa genericamente tutti i “fabbricati rurali”, quindi sicuramente quelli strumentali, ma anche per i fabbricati destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo (art. 9 c. 3 DL 557/1993)? Se i Comuni hanno incrementato l’aliquota sulle abitazioni principali, detti immobili sono da intendersi totalmente esenti dal versamento del saldo imu perché rurali o entro il 16 gennaio si dovrà procedere al conguaglio sull’incremento, perché sono comunque abitazioni principali?
Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2013
Leave a Comment