Il regime delle nuove iniziative produttive

Il regime delle nuove iniziative produttive

Il regime delle nuove iniziative produttive è un regime agevolato che si applica a chi avvia un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Tale regime per il primo periodo d'imposta e i due successivi prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

Il contribuente che nel 2013 ha adottato il regime delle nuove iniziative produttive potrà rimanere in tale regime anche nel 2014 se:

- nel corso del 2013 non ha superato il limite di 30.987,41 (per le prestazioni di servizi) o di 61.974,83 (per l’esercizio di altre attività);

- il 2013 non corrisponde al terzo (quindi ultimo) anno di applicazione del regime;

- inoltre, nel caso in cui nel 2013 il contribuente abbia superato i limiti di 46.481,12 (servizi), o 92.962,24 euro (altre attività), la fuoriuscita dal regime si ha già a partire dal 2013.

1. Durata nuove iniziative produttive

Il regime delle nuove iniziative produttive è un regime agevolato che si applica a chi avvia un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Tale regime si applica per il primo periodo d'imposta e i due successivi. Decorsi i tre anni il contribuente non può più operare in tale regime.

2. Requisiti per le nuove iniziative produttive

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni. In particolare:

- il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;

- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra  attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);

- è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare.

 3. Limiti di fatturato

L’ammontare dei compensi o ricavi attesi deve essere:

- per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;

- per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere:

- per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi;

- per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro.

4. Regime Irpef

È prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa.

5. Semplificazioni contabili

È previsto l’esonero dai seguenti obblighi contabili:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);

- liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva.

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali.

6. Ritenuta d’acconto

Non è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, ai ricavi e ai compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/2001, aveva infatti precisato che i sostituti d’imposta che corrispondono somme a titolo di ricavi d’impresa o di compensi professionali ai contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive non devono operare su tali somme la ritenuta d’acconto, in quanto, detti redditi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito, complessivo IRPEF. L’imprenditore o il professionista deve rilasciare al sostituto d’imposta una dichiarazione attestante che si tratta di somme che concorrono alla formazione di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (la dichiarazione viene usualmente riportata sulla fattura); allo stesso modo, il contribuente che decade dal regime agevolato deve tempestivamente comunicare tale circostanza al sostituto d’imposta.

7. Opzione

L’opzione per il regime agevolato come viene comunicata all’Agenzia delle Entrate. L’opzione può essere revocata?

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate

8. Decadenza dal regime

Si decade dal regime qualora non si rispettino le condizioni previste dalla legge, in particolare è necessario fare attenzione al supermento del limite dei ricavi. Il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;

- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica il superamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

9. Verifiche di fine anno

Al 31.12.2013 è necessario controllare se:

- il 2013 corrisponde all’ultimo dei tre anni in cui si può usufruire del regime agevolato: in tal caso a partire dal 2014 il contribuente esce dal regime in questione;

- i ricavi conseguiti nel 2013 hanno superato i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro): in questa seconda ipotesi il contribuente a partire dal 2014 è costretto ad applicare il regime ordinario;

- i ricavi conseguiti nel 2013 hanno superato del 50% i limiti richiesti (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro): in quest’ultimo caso il contribuente fuoriesce dal regime a partire dal 2013. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere, anche per il 2013, gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti (registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive, e dell’imposta sul valore aggiunto, liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva).

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