REGIME SUPERSEMPLIFICATO (c.d. “ex minimi”)

REGIME SUPERSEMPLIFICATO (c.d. “ex minimi”)

Con l’entrata in vigore del “nuovo” regime dei minimi il legislatore ha riservato un regime contabile “supersemplificato” ai contribuenti (c.d. “ex minimi”) che soddisfano i requisiti previsti per il regime dei minimi ma non possiedono quelli richiesti dal “nuovo” regime.

Dal 2012 gli ex minimi possono quindi applicare il regime contabile agevolato previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legge 98/2011 che prevede semplificazioni contabili.

In particolare, è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell'acconto Iva e dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell'Irap. La determinazione del reddito avviene in modo analitico, ricavi meno costi per le imprese, compensi meno spese per i professionisti, e il reddito è soggetto alle normali aliquote Irpef e alle eventuali addizionali regionali e comunali all'Irpef.

1.Requisiti per l’accesso

Sono ammessi al regime in esame i soggetti che pur possedendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi:

- non possono beneficiare del “nuovo” regime dei minimi in quanto non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 27, D.L.98/2011;

- fuoriescono dal regime di vantaggio per decorrenza dei termini di durata (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35° anno di età).

Inoltre, possono accedere al regime in esame anche i soggetti che pur avendo i requisiti per l’applicazione:

- del “vecchio” regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.388/2000);

- del “nuovo” regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.388/2000).

Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

2.Soggetti esclusi

Non possono adottare detto regime coloro che svolgono le seguenti attività:

- agricoltori in regime speciale, tabaccai, giornalai, agenzie di viaggio, ecc. (artt. 34, 34-bis, 74 e 74-ter, D.P.R.633/72);

- agriturismo (art. 5, L. 413/91);

- incaricati alle vendite a domicilio (art. 25-bis,D.P.R.600/73);

- rivenditori di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; esercenti agenzie di vendita all’asta (artt. 36 e 40-bis, D.L.41/95).

3.Durata del regime

Il regime contabile semplificato cessa di avere applicazione:

- dall’anno successivo rispetto a quello in cui  viene meno uno dei requisiti di accesso al regime;

- si verifica una delle cause di esclusione;

- a seguito dell’opzione per il regime contabile ordinario.

È possibile rientrare nel regime contabile in esame:

- a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui si “riacquistano” i requisiti di accesso al regime dei minimi;

- a seguito della revoca dell’opzione per il regime ordinario.

4.Determinazione del reddito

I soggetti che fruiscono del suddetto regime non beneficiano di alcuna semplificazione. Trovano applicazione, ai fini IRPEF, le “ordinarie” regole di determinazione del reddito d’impresa (principio di competenza) e di lavoro autonomo (principio di cassa) previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d’imposta ordinarie, comprese le relative addizionali.

Rispetto ai “nuovi” minimi, i soggetti in esame subiscono la ritenuta alla fonte nei casi previsti dal D.P.R.600/73.

5.Studi di settore

Per i soggetti che fruiscono del regime in questione è previsto l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili, con conseguente obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

L’assoggettamento agli studi di settore può venire meno nel caso in cui sia configurabile una condizione di marginalità economica.

Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi/compensi per l’accesso al regime, non rileva l’adeguamento ai maggiori valori determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

6. Produttore agricolo

Possono fruire del regime agevolato anche i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir, che dichiarano, quindi, redditi fondiari. Pertanto il regime si applica anche ai soggetti che rientrano in quello Iva di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972.

Restano, invece, esclusi i produttori agricoli che esercitano attività che eccedono il limiti dell’articolo 32.

7.Accesso al regime

Il regime degli “ex minimi” è quello naturale per chi presenta i requisiti previsti dal testo Normativo della manovra estiva 2011. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 ha, infatti,confermato che un “minimo” può accedere automaticamente tra i Residuali,qualora non rispetti,i nuovi requisiti.

8.Opzione per il regime ordinario

Considerato che il regime contabile “semplificato” è il regime “naturale” per i contribuenti che soddisfano le condizioni previste dalla legge, è comunque prevista la possibilità di optare per il regime contabile ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (nella dichiarazione IVA 2013, il riferimento era al rigo VO34). Trascorso il periodo minimo di permanenza, resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane l’applicazione della scelta operata.

9.Fuoriuscita dal regime

Fuoriescono dal regime, dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento, i soggetti che:

- si avvalgono dei regimi speciali IVA;

- perdono uno dei requisiti richiesti per l’accesso (ad esempio, uno dei requisiti “originari” per i minimi).

Sono inoltre esclusi coloro che esercitano l’opzione per il regime ordinario (l’opzione rimane valida per almeno un triennio e successivamente per ciascun anno, l’opzione deve essere comunicata nelle prima dichiarazione annuale).

10. Rientro nel regime

Un contribuente nel 2012 ha operato nel “super semplificato” in quanto presentava tutti i requisiti previsti: successivamente è dovuto uscire in quanto i requisiti previsti dalla legge non erano più tutti rispettati. Ora che le condizioni sono di nuovo tutte presenti,il contribuente può tornare al regime in questione?

A differenza del regime dei “nuovi minimi” (la cui fuoriuscita pregiudica la possibilità di avversi nuovamente del regime), la fruizione del regime agevolato in esame riprende dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono riacquistate le caratteristiche perse o a seguito di revoca del regime ordinario.

11. Esoneri

Le agevolazioni del regime degli “ex minimi” consistono in:

- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;

- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n.100/1998 (dichiarazioni e versamenti periodici);

- esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive.

Dal testo letterale della norma si nota come l’esenzione dagli obblighi Iva riguarda solo l’esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici, questo ci porta a concludere che per tale regime si continuerà ad applicare l’Iva regolarmente con addebito dell’Iva in fattura, esercizio della detrazione Iva e del diritto di rivalsa ecc. Il versamento dell’IVA si presume debba essere effettuato in dichiarazione annuale.

12. Adempimenti

Un contribuente che opera nel regime agevolato è soggetto ai seguanti obblighi:

- Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

- Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’art. 2 del D.P.R. 696/96 (es. cessione di tabacchi, giornali, carburanti);

- Comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a €. 25.822,84;

- Presentazione delle dichiarazioni IRPEF e IVA

- Versamento annuale IVA;

- Versamento dell’acconto e del saldo IRPEF;

- Versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali IRPEF;

- Adempimenti dei sostituti d’imposta (art. 25,D.P.R. 600/73 e dall’art. 5, D.P.R. 322/98);

- Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dal D.L.78/2010 (c.d. “spesometro”);

- Comunicazione telematica operazioni “Black list”.

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