REGIME ORDINARIO: CONTABILTÀ SEMPLIFICATA O ORDINARIA
Tra le aziende è possibile distinguere quelle in contabilità ordinaria da quelle in contabilità semplificata. Entrambe determinano il reddito in base al principio di competenza, ma diversi sono i tipi di registri che devono essere tenuti a seconda del tipo di contabilità adottato dall’impresa. All’inizio dell’anno è, quindi,richiesta la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente al fine di “confermare” la tenuta della contabilità semplificata.
Tali opportunità, per il 2014, sono collegate al conseguimento di un determinato ammontare di ricavi.
Anche per i professionisti è possibile distinguere una contabilità ordinaria ed una contabilità semplificata. In questo caso il reddito è altresì determinato sempre secondo il principio di cassa, ma esistono delle differenze per quanto riguarda i registri obbligatori.
1.Ordinario per obbligo
In quali casi si deve applicare il regime ordinario obbligatoriamente?
La contabilità ordinaria è un regime obbligatorio od opzionale in relazione alla natura giuridica del contribuente e all’ammontare di ricavi da questi conseguito. L’art. 13, co. 1,D.P.R. 600/1973 prevede l'applicazione del regime ordinario per tutte le società di capitali ed enti equiparati (spa, srl, sapa, cooperative e mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, trusts stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazio ni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali)e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata.
2.Limiti dei ricavi
Quali sono i limiti di ricavi che non devono essere superati per poter applicare il regime semplificato?
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, € 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria e possono quindi operare in contabilità semplificata.
3.Soggetti che verificano il limite di ricavi
Quali sono i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinario solamente al superamento dei limiti di ricavi previsti per legge?
Si tratta di società in nome collettivo, società in accomandita semplice e i soggetti ad esse equiparate (art. 5 del TUIR), le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55 del TUIR) e gli enti pubblici e privati diversi dalle società che, a latere dell'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.
4. Contabilità ordinaria per opzione
È possibile adottare la contabilità ordinaria per opzione da parte dei soggetti che “naturalmente” si trovano in contabilità semplificata?
Secondo quanto previsto dall’art. 18 c. 6 del D.P.R. 600/73 i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario.
L’opzione può essere esercitata sin dall’inizio dell’attività d’impresa.
L’opzione si attua mediante comportamento concludente che consiste nell’adozione del regime contabile prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi.
È previsto inoltre l’obbligo di comunicazione dell’opzione all’amministrazione finanziaria (nella dichiarazione Iva, quadro VO, rigo VO 20; in caso di inizio attività nella dichiarazione Iva di inizio attività), ma il mancato rispetto dello stesso comporta solamente una violazione che è sanzionata (da €258,00 a € 2.065,00) solo se arreca pregiudizio all’azione di controllo dell’amministrazione.
5. Registri contabilità ordinaria
Quali sono i registri contabili che deve conservare il contribuente che si trova in contabilità ordinaria?
I soggetti in contabilità ordinaria sono obbligati fiscalmente a tenere le seguenti scritture contabili:
- il libro giornale (art. 14 D.P.R. 600/73);
- il libro inventari (art. 14 D.P.R. 600/73);
- le scritture ausiliarie ove raggruppare in categorie omogenee gli elementi patrimoniali e reddituali per poter desumere i componenti negativi e positivi di reddito (art. 14 D.p.r. 600/43);
- le eventuali scritture ausiliarie di magazzino per poter seguire le variazioni intervenute nella consistenza degli inventari annuali (art. 14 D.P.R. 600/73);
- il libro dei cespiti ammortizzabili (art. 16 D.P.R. 600/73);
- i registri Iva (art. 23, 24, 25 D.P.R. 633/72).
Oltre che i libri derivanti da obblighi di natura fiscale, è necessario tenere anche i libri derivanti da:
- legislazione sul lavoro;
- diritto societario (art. 2421 c.c).
6. Superamento del limite
Quale parametro deve utilizzare un contribuente per verificare il superamento dei limiti al fine di adottare il regime di contabilità semplificato nel 2014?
Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2014, è necessario verificare che l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2013 superi i limiti previsti dalla legge.
Tali ricavi vanno individuati in base al principio di competenza.
In caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti.
Per individuare i “ricavi” va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR, in base ai quali vanno considerati, ad esempio:
- i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- l’assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- i contributi in c/esercizio a norma di legge.
7. Attività miste
In caso di esercizio di attività di prestazioni di servizi e altre attività, come avviene la verifica della tenuta della contabilità semplificata?
In caso di esercizio di attività di prestazioni di servizi ed altre attività, per la verifica della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento al limite relativo:
- alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercita te sono distintamente annotati,pertanto:
- se l’attività prevalente è quella di prestazioni di servizi va fatto riferimento al limite di € 400.000;
- se l’attività prevalente è quella diversa (ad esempio, commercio al minuto) va fatto riferimento al limite di € 700.000.
Sul punto va considerato che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E, per individuare il regime di contabilità da adottare è necessario:
1. identificare l’attività prevalente;
2. verificare il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente;
3. verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.
8. Prestazioni servizi e commercio al minuto
Un soggetto esercita due attività: una di prestazioni di servizi, l’altra di commercio al minuto. Nel 2014 ha conseguito i seguenti ricavi: Prestazioni di servizi € 200.000 + Commercio al minuto € 50.000 = Ricavi complessivi € 250.000. Come avviene la verifica della contabilità da adottare?
Al fine di verificare la contabilità per il 2014 è necessario:
- identificare l’attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi;
- verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente: nel caso in esame il limite di € 400.000 è rispettato in quanto i ricavi derivanti dall’attività di prestazioni di servizi sono pari a € 200.000;
- erificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate risulti non superiore a € 700.000: anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a € 250.000, è rispettato.
Nel 2014 il soggetto può tenere la contabilità semplificata.
9. Opzione Irap metodo da bilancio
L’opzione effettuata ai fini Irap di calcolo della base imponibile con il metodo da “bilancio” influenza la tenuta della contabilità ordinaria o semplificata?
L’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevede che le ditte individuali e le società di persone determinano la base imponibile IRAP utilizzando il metodo c.d. “fiscale”. In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, tale scelta è irrevocabile per un triennio (al termine del quale si intende tacitamente rinnovata) e comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Tenendo presente quanto sopra, un’impresa in contabilità ordinaria nel 2013, per opzione o per obbligo, con un ammontare di ricavi 2013 non superiore ai limiti di legge potrebbe tenere dal 2014 la contabilità semplificata. Tuttavia va verificata la presenza dell’opzione ai fini IRAP per il metodo “da bilancio”, in quanto, la possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP.
10. Lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi sono previsti limiti di ricavi per esercitare l’attività in regime di contabilità semplificata?
Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell’anno precedente, quello della contabilità semplificata.
Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione. La tenuta della contabilità ordinaria è, infatti, possibile indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente durata annuale, esercitata mediante il comportamento concreto, poi formalizzato mediante apposita comunicazione.
11. Professionista al 31.12.2013
Un professionista che nel 2013 si trova in contabilità semplificata al 31.12.2013, consegue un volume d’affari pari a € 450.000. Quale regime contabile deve adottare per il 2014?
Il professionista non è soggetto ad alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria. Per il 2014 il soggetto indicato nel quesito poter adottare il regime di contabilità semplificata (regime naturale) oppure adottare per opzione il regime di contabilità ordinaria.
12. Ordinaria per opzione per il professionista
Un professionista per il periodo d’imposta 2013 ha operato in contabilità semplificata. Questo decide di passare al regime della contabilità ordinaria dal 2014. E possibile? Come si deve comportare?
Anche il professionista può optare per la contabilità ordinaria. In tale ipotesi effettua l’opzione mediante comportamento concludente e la comunica in dichiarazione Iva nel quadro VO.
In altre parole a partire dal 1.1.2014 il professionista effettua l’opzione mediante comportamento concludente che si manifesta attraverso la redazione dei registri previsti per i professionisti in contabilità ordinaria.
Nella Dichiarazione Iva 2015 per il periodo d’imposta 2014 il professionista comunicherà l’opzione nel quadro VO.
13. Registri per il professionista in contabilità semplificata
Un professionista in contabilità semplificata quali registri contabili è tenuto a conservare?
Per i professionisti in contabilità semplificata sono obbligatorie le seguenti scritture (art.19 c. 1 e 2 D.P.R. 600/73; art. 3 c. 1 D.P.R. 695/96):
- registri degli incassi e dei pagamenti;
- registri Iva;
- libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro.
Il registro degli incassi e dei pagamenti deve essere numerato progressivamente e vi devono essere annotate entro 60 giorni dall’incasso o pagamento:
- compensi percepiti (ogni somma percepita sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio di arti e professioni) indicando;
- importo lordo e al netto dei rimborsi spese e della ritenuta di acconto;
- le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- gli estremi della fattura, parcella o nota emessa;
- spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione;
- il valore dei beni strumentali raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. L'annotazione deve essere eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Registri per il professionista in contabilità ordinaria
Un professionista in contabilità ordinaria quali registri contabili è tenuto a conservare?
Per i professionisti in contabilità ordinaria sono obbligatori i seguenti registri:
- registro cronologico;
- registri Iva;
- libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro.
Il registro cronologico è un registro (numerato progressivamente) nel quale sono annotate cronologicamente (entro 60 giorni dall’incasso/pagamento):
- le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito;
- le relative movimentazioni finanziarie;
- gli utilizzi delle somme riscosse,ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione.
Il registro beni ammortizzabili non è obbligatorio per i professionisti in contabilità ordinaria, purché le relative annotazioni vengano effettuate sul registro Iva acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 3, co. 2, lett. c, D.P.R. 695/1996)
15. Studi di settore
Una ditta in contabilità semplificata non risulta congrua agli studi di settore: adeguando i ricavi a Gerico, supera il limite del volume d'affari per passare alla contabilità ordinaria. Vorrei sapere se in questo caso, adeguando i ricavi, è obbligata a passare la contabilità ordinaria.
L'adeguamento dei ricavi e del volume d'affari ai fini Iva alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore non comporta variazioni né di regime contabile né di periodicità di liquidazione dell'Iva.
Si veda il paragrafo 13 della circolare 14 giugno 2001 n. 54/E dell'Agenzia delle Entrate: "Si precisa, infine, che qualora a seguito dell'adeguamento agli studi di settore l'ammontare dei ricavi superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non sorge, per il periodo d'imposta successivo, l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria. Inoltre, qualora il nuovo volume d'affari superi il limite previsto dall'articolo 7 del Dpr 542/1999, per l'effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti, il contribuente può continuare a mantenere la periodicità".
Leave a Comment