CUD 2014, entro fine mese la consegna della certificazione unica
I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati, nel corso del 2013 devono, entro il prossimo 28 febbraio, consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille.
Sono obbligati alla consegna:
- società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
- condomini che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati, nel corso dell'anno precedente.
La certificazione CUD deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro:
- il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati;
- entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Si ricorda che a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali (es. INPS) rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Tale disposizione, quindi, stabilisce che gli enti previdenziali non dovranno più stampare e spedire la certificazione unica del reddito di lavoro dipendente, pensione e assimilati, ma sarà resa disponibile in modalità telematica.
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