INAIL: Danno Biologico e dichiarazione dei redditi

INAIL: Danno Biologico e dichiarazione dei redditi

Un lavoratore dipendente ha ricevuto dall'INAIL un assegno per liquidazione del "Danno Biologico". Non avendo ricevuto nessun CUD devo ritenere che questa liquidazione non è soggetta a tassazione?

In linea generale può affermarsi che:
a) in base all'articolo 6, Comma 2 del TUIR, sono soggette a tassazione le somme ricevute a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni causati dalla perdita di redditi; la tassazione avviene con le medesime regole del reddito non percepito;
b) le somme ricevute a titolo di risarcimento per danni subiti (esempio danni alla salute) non assumono, invece, natura di redditi tassabili (si ricorda la Sentenza n. 9111 del 21 giugnio 2002 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, con cui si è esclusa la rilevanza imponibile di una somma erogata per la reintegrazione delle energie psicofisiche - danno biologico).
Ai fini del quesito, pertanto, possiamo ritenere che le somme erogate dall'INAIL per il danno biologico costituiscano somme essenzialmente di carattere risarcitorio del danno subito. Per questo motivo dette somme, ricevute sia sotto forma di rendita sia sotto forma di capitale, costituiscono reddito esente e non devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi sia modello 730 che ovviamente modello unico.
Il Commercialista Online
About the Author

Leave a Comment

0

Your Cart