Le principali novità IMU 2014

Le principali novità IMU 2014

Le principali novità IMU per l'anno d'imposta 2014 (Legge 147/2013, cd "Legge di Stabilità 2014" e successive modifiche) sono:

 

1. L'IMU non si applica nelle seguenti fattispecie:

- Abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alleForze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'anno d'imposta 2014

 

2. I Comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale (e quindi con le agevolazioni di cui al punto 1) le seguenti fattispecie:

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Tale agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare.

3. Non è più prevista la detrazione di 50 euro (fino ad un massimo di 400 euro) per i figli di età non superiore a 26 anni residenti e dimoranti nell'immobile adibito ad abitazione principale, che si applicava in aggiunta alla detrazione base.

4. La detrazione base prevista per l'abitazione principale è prevista anche per gli alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

5. Coefficiente per il calcolo della base imponibile dei terreni dei Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza INPS ridotto da 110 a 75.

6. Pubblicazione delibere aliquote ed efficacia: le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel portale del Ministero Economia e Finanze.

Il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, si applicano le delibere pubblicate l'anno precedente.
Il Commercialista Online
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