Lavoratori frontalieri e dichiarazione dei redditi
La normativa comunitaria definisce "lavoratore frontaliero" qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna, di regola, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Ciò che differenzia il lavoratore frontaliero dal lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. In altri termini, mentre il lavoratore migrante lascia il suo paese di origine per abitare e lavorare in un paese diverso da quello nel quale ha riseduto fino a quel momento, il frontaliere ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
Quali sono le modalità di tassazione per questa tipologia di lavoratori?
Il regime di tassazione dei lavoratori frontalieri ha subito diverse modifiche nel corso del tempo passando da una totale esclusione di tali redditi dalla base imponibile Irpef ad una sua tassazione col riconoscimento di una franchigia di esenzione.
Nella Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) è stata riproposta la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri. In particolare, il co. 175, art. 1, Legge di Stabilità per il 2014 ha riproposto a "regime" la franchigia IRPEF.
La richiamata disposizione prevede, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro con la concessione di un credito per le imposte estere da parte del paese di residenza.
Da tener presente inoltre che a partire dal 1° Gennaio 2014 è entrata in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino che disciplina, tra l'altro, anche la doppia imposizione sui lavoratori frontalieri.Tale ultima disposizione, peraltro, aveva previsto che gli acconti Irpef dovuti per il 2013 e per il 2014 andavano calcolati senza considerare la franchigia di 6.700 euro.
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) all’art.1 comma 690, ha in ultimo innalzato, per l’anno d’imposta 2015, l’importo esente a euro 7.500,00, anziché euro 6.700,00 previsto per l’anno d’imposta 2014.
Il reddito generato dal lavoratore frontaliero sarà tassato, generalmente, sia nello Stato di residenza fiscale del contribuente che nello Stato ove il reddito viene prodotto, generando, di conseguenza, una doppia imposizione. Al fine di evitare la doppia imposizione, l'Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali (che, come noto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla norma interna).
Le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione impongono di risiedere e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 3 gennaio 2001 precisa che sono considerate:
• zone di frontiera, Austria, Francia, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città Stato del Vaticano;
• paesi limitrofi, Principato di Monaco.
Le Convenzioni stipulate dall'Italia sono le seguenti:
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Convenzione Italia – Francia
Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente.
In Italia la zona di confine tocca tre regioni alle quali è limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di frontalieri: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Per ciò che concerne la Francia la linea di confine interessa cinque dipartimenti: Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi dell'Alta Provenza e Alpi Marittime.
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Convenzione Italia – Austria
Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente.
Si definisce frontaliero chi attraversa abitualmente la frontiera per recarsi a lavoro; tale criterio sembrerebbe operare una deroga al principio secondo cui il frontaliero deve far ritorno quotidianamente in Itlaia.
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Convenzione Italia – Slovenia
Podestà impositiva concorrente del paese di residenza e del paese in cui il reddito viene prodotto.
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Convenzione Italia – Svizzera
Podestà impositiva esclusiva del paese in cui i redditi sono prodotti.
Si definisce zona di confine quella fascia di 20km che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola, in Italia, mentre per il versante svizzero è considerato di frontiera l'intero territorio comprendente il Cantone Ticino, il Cantone Vallese ed il Cantone dei Grigioni.
Con riferimento, quindi, ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi, la nozione di frontaliere (in senso stretto) riguarda soltanto i lavoratori dipendenti che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della “fascia di 20 chilometri” dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia. In tal caso, il lavoratore (italiano che si reca in Svizzera) è fiscalmente esente in Italia e tassato nella Confederazione. Per i frontalieri italiani oltre la fascia di 20 chilometri, invece, è applicabile la disciplina della franchigia (di 6.700 euro) e del credito d’imposta.
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Convenzione Italia – San Marino
Podestà impositiva concorrente del paese di residenza e del paese in cui il reddito viene prodotto.
Da ultimo, si precisa che, sebbene anch’essi residenti nel territorio dello Stato, le disposizioni in esame non riguardano le ipotesi di lavoratori dipendenti che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione lavorativa all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Infatti, per tali soggetti, il reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro.
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