La comunicazione Black List diventa annuale con limite di esonero a 10.000 euro
I soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società).
Devono essere comunicati i dati relativi a:
» cessioni di beni e prestazioni di servizi rese;
» acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, la comunicazione va fatta - fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010 - con il modello relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro).
Il Governo, con l’art. 21 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali, approvato dal C.d.M. del 30.10.20014, ha previsto che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite di esonero (attualmente fissato a 500 euro), entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Nello specifico, gli articoli da 19 a 25, si occupano delle semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale e ancor più nel dettaglio l’art.21 va a modificare l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 40/2010, istitutivo della comunicazione periodica.
Per quanto riguarda la verifica della soglia di 10.000,00 euro, questa va riferita alle operazioni complessive dunque al totale delle operazioni con soggetti black list effettuate nell’anno. Vale a dire, se alfa SRL ha posto in essere operazioni con soggetti svizzeri per euro 8.000,00 e operazioni con altri soggetti paradisiaci per 7.000,00 l’ammontare delle operazioni con controparti paradisiache ammonta ad euro 15.000,00 e pertanto la soglia di esonero viene superata. Dovranno di conseguneza essere comunicate tutte le operazioni poste in essere con operatori paradisiaci a prescindere dall’importo.
Si ricorda come il Provv. n.94908 del 02 agosto 2013 aveva previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori (c.d. black list), utilizzando il nuovo modello di comunicazione polivalente, pur mantenendo inalterata la periodicità di presentazione e i termini ordinariamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento.
Le successive istruzioni ministeriali del 10 ottobre 2013, al nuovo modello di comunicazione polivalente, modificando quanto contenuto nel Provv. n.94908 del 02 agosto 2013, avevano stabilito che per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013, fosse possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (modello di comunicazione black list).
Dal 28 febbraio 2014 è ritenuto valido esclusivamente il nuovo modello, per gli operatori mensili (e per le operazioni registrate a gennaio 2014) e dal 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (e per le operazioni del 1° trimestre 2014). Dunque, in futuro avremo una nuova periodicità (annuale) e il nuovo (ormai assodato) modello.
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