Regime forfettario e invio corrispettivi telematici
I contribuenti in regime forfettario (legge 190/2014) che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali devono con ogni probabilità dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tuttavia qualora essi intendano emettere in alternativa la fattura, tale documento può essere emesso in forma cartacea e non elettronica. Infatti è sempre vigente la regola stabilita dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l’operazione viene emessa la fattura.
Ad esempio le parrucchiere o gli idraulici che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno, possono evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione dei corrispettivi se al momento di effettuazione della operazione emettono un documento equipollente alla fattura anche in forma cartacea.
Le novità
Come è noto, per la generalità dei contribuenti, dal 1° gennaio 2020 la certificazione dei corrispettivi può avvenire in due modi e cioè con la fattura elettronica oppure mediante la memorizzazione telematica dei corrispettivi.
Per assolvere all’obbligo è necessario dotarsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate; è possibile anche adattare un registratore di cassa già posseduto.
In alternativa, l’adempimento di memorizzazione e trasmissione potrà essere effettuato anche utilizzando una procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.
Il caso dei forfettari
A norma del comma 59 della legge 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972 (vale a dire registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale), ma sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi. La norma precisa poi che «resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione all’articolo 2 del Dpr 696/1996». Tale ultima norma prevede l’esonero dall’emissione dello scontrino per i contribuenti che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai), ma nessun esonero soggettivo viene previsto e quindi nemmeno per i contribuenti forfettari.
Ne consegue che anche i contribuenti in regime forfettario sono interessati dall’obbligo di emissione dello scontrino telematico. Se un forfettario ha un negozio al dettaglio non riesce a sfuggire dall’obbligo.
Però il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude dalle norme sulla fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfettario i quali, quindi, possono continuare ad emettere fatture cartacee. L’esonero permane perché anche il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l’emissione della fattura elettronica per i forfettari come comportamento premiale al fine di ridurre di un anno il periodo di accertamento.
Appare tuttavia contraddittorio sottoporre all’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi i contribuenti forfettari quando tali soggetti possono in alternativa emettere un semplice documento cartaceo. Si attendono sviluppi in merito circa il possibile esonero da tale adempimento.
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