Servizi e-commerce a privati UE

Servizi e-commerce a privati UE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA ed in particolare agli articoli 58 e 59-bis della Direttiva 2006/112/UE, cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari.
A partire dal 1° Gennaio 2015, le prestazioni rese da un soggetto partita iva italiano ad un privato consumatore comunitario si considereranno effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito. Per evitare agli operatori del settore di doversi identificare nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti, l’IVA potrà essere assolta nello stato in cui il prestatore è stabilito attraverso il MOSS (Mini one stop shop).

Ai fini IVA, le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” IVA di tali operazioni è definita con le seguenti modalità:
- per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972);
- per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972).
Per quanto riguarda le prestazioni BtoC, eccezioni sono contemplate nell’art. 7 - sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972 e riguardano i rapporti (in deroga) con committenti non soggetti passivi (privati).

Le suddette deroghe prevedono che:
→ i servizi resi da un soggetto passivo Iva extra UE a un committente privato italiano, sempre nell’ambito del commercio elettronico diretto, in deroga alla regola generale di cui all’art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, si considerano effettuati in Italia;
→ i servizi resi da un soggetto passivo italiano a un committente privato extra UE, nell’ambito del commercio elettronico diretto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuati In Italia.

A partire dal 1° Gennaio 2015, le prestazione rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considereranno dunque effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito. La conseguenza naturale di tale impostazione è la necessita per l’operatore di identificarsi nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative per l’adesione al regime speciale denominato “Mini One Stop Shop” (MOSS). L’adesione al regime speciale seguendo l’apposita procedura dettata dall’Amministrazione Finanziaria consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari paesi UE di residenza dei committenti privati.
Più in dettaglio, viene illustrato che:
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
L’Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Venezia - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.

A differenza del commercio elettronico indiretto, per il commercio elettronico diretto non esistono norme derogatorie per la fatturazione. Dunque, per le cessioni effettuate da soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, l’operazione dovrà essere regolarmente fatturata (art. 21 e 22, D.P.R. 633/1972).

Il Commercialista Online
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