NASpI la nuova indennità di disoccupazione
Sono bene tre le nuove forme di tutela introdotte: la NASpI, la DIS-COLL e l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). Essa non soggiace al prelievo del 5,58% previsto dalla L. n. 41/1986.
REQUISITI
Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ai fini del calcolo delle settimane utili è indispensabile che la retribuzione settimanale, imponibile previdenziale, abbia come minimo un valore di € 200,76 per il 2016.
IMPORTO
Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.
Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
DURATA
Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.
LA DOMANDA
Per ricevere la NASpI, è necessario l’inoltro telematico all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell'intero importo del trattamento, in un’unica soluzione.
Elenchiamoli:
1.incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
2.incentivo all’avvio di impresa individuale;
3.sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di Anticipazione all’INPS, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
NASpI E LAVORO DIPENDENTE
La NASpI prevede anche dei casi di compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini dell’80% dell’importo spettante, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività:
- il reddito annuo previsto;
- che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
DECADENZA
Lo schema di Decreto Legislativo prevede anche dei casi di decadenza dalla NASpI, che illustriamo di seguito:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
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