Bonus bebè 2015: come funziona?

Bonus bebè 2015: come funziona?

Il 10 aprile 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 27 marzo 2015, contenenti le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 1, co. 125 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (c.d. “bonus bebè”). L’assegno, in particolare vale:

→ 960 euro su base annua (80 euro al mese);

oppure:

→ 1.920 euro su base annua (160 euro al mese) se il reddito ISEE del genitore richiedente non supera i 7.000 euro.

L’importo verrà erogato mensilmente e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

La domanda di accesso dovrà essere presentata telematicamente all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione per non perdere alcuna mensilità, altrimenti l'erogazione comincerà dalla data di presentazione della richiesta. Per tutelare i nati agli inizi dell'anno viene comunque consentito di fare domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’incentivo è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia, purché possiedano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti stabilito dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159.

L’erogazione del bonus bebè è legato a un “limite reddituale” oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l’agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

All’art. 5 del Dpcm in commento, sono stati introdotti anche alcuni casi di decadenza dal beneficio. L’INPS, infatti, interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello dei seguenti eventi:

→ decesso del figlio;

→ revoca dell'adozione;

→ decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

→   affidamento del figlio a terzi;

→ affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

Qualora si verifichi una delle suddette situazioni, il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l’evento all'INPS. Se nel frattempo l’Istituto previdenziale ha erogate somme indebite, potrà procedere alla fase di recupero.

Sul fronte fiscale, è possibile notare come la norma precisa che l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/14.

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