Indennità di frequenza: i chiarimenti INPS
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
In particolare, esso spetta ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
→ età inferiore ai 18 anni;
→ riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età;
→ perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
→ frequenza:
→ continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
→ di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
→ di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
→ stato di bisogno economico;
→ cittadinanza italiana;
→ per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
→ per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
→ residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
→ qualsiasi forma di ricovero;
→ l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
→ l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
→ la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
→ l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica.
L’indennità spetta se non si superano i limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2014 il limite di reddito è pari a 4.795,57 euro).
Inoltre, essa viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2014 l’importo è pari a 279,19 euro mensili.
In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Con riferimento al requisito della frequenza nei centri terapeutici, riabilitazione o recupero, l’INPS rammenta che il riconoscimento della prestazione economica è subordinata alla frequenza: “continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” (art. 2 Legge 11 ottobre 1990, n. 289).
In tale fattispecie, quindi, non possono rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista.
Inoltre, per quanto concerne la durata minima necessaria per configurare il diritto alla prestazione, è stato già da tempo stabilito come questa debba essere intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come “frequenza” che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una permanenza del soggetto presso il centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo secondo una cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso.
In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza s’intende rispettato se la presenza è pari ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge (art. 11 del D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59).
Nel caso di frequenza di asili nido o scuole per l’infanzia, dovrà essere presentata annualmente anche un’autodichiarazione di frequenza, in caso di Strutture Pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private.
L’autodichiarazione di frequenza deve essere presentata annualmente anche in caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di istruzione, che si ricorda riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Utili precisazioni arrivano anche sul fronte della decorrenza della prestazione economica, la quale verrà erogata dall’INPS nel periodo “ottobre-giugno”.
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