Ravvedimento operoso 2016 come rimediare ad errori o dimenticanze
Con il “ravvedimento” è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. I contribuenti che si dimenticano di eseguire un adempimento, o un versamento, o lo effettuano in ritardo, dispongono di un’ampia platea di ravvedimenti, con l’applicazione di mini–sanzioni.
Il ravvedimento allargato
Il ravvedimento allargato in vigore dal 2015 è precluso solo se è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione, oppure una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva). I nuovi perdoni si aggiungono agli altri ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti che, si ricorda, riguardano solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24.
Con i vecchi perdoni, per gli omessi o tardivi versamenti, se sanati spontaneamente, si pagano le mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni; del 3%, se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione; del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dell’1% annuo fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,50% dal 1° gennaio 2015.
Il ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di un contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.
I “nuovi” perdoni
La legge di stabilità 2015 ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l’articolo 13 del Dlgs 472/1997, che ha per titolo “ravvedimento”. In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni, o dell’errore. Per questi tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà perciò essere ridotta al 3,33 per cento.
In vigore dal 2016
Dal 2016 è previsto che, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento. In pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%); per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%); per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33 per cento). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni.
È inoltre stabilito che la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento. La sanzione è infine ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 5 per cento.
Il comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 dispone che, per i tributi amministrati dalle Entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Questo significa che, per i tributi amministrati dalle Entrate, i ravvedimenti possono essere effettuati anche se la violazione è stata già constatata e comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, hanno avuto formale conoscenza.
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