La fattura nel regime forfettario
Dal 1° gennaio 2016, il regime forfettario è divenuto l’unico regime agevolato disponibile per chi inizia l’attività o per chi è già in attività ed ha i requisiti per rientrarvi. Tra gli adempimenti dai quali il contribuente non è esonerato vi rientra la necessità di continuare ad emettere fattura per le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni e prestazioni di servizi). In fattura non si addebita l’IVA e non si applica la ritenuta d’acconto (è possibile la rivalsa del contributo previdenziale). Occorre riportare un’apposita dicitura per rendere conoscenza ai soggetti interessati che la fattura è emessa in regime fiscale agevolato. Occorre riportare un’apposita dicitura anche in caso di cessione di beni e di servizi intra UE. Il contribuente forfettario è altresì escluso dall’applicazione del Reverse charge c.d. interno e non è escluso dalla possibilità di eseguire cessioni all’esportazione (a differenza del contribuente che opera nel regime di vantaggio con aliquota del 5% I cd. minimi per il quale, invece, le eventuali operazioni di cessione all’esportazione sono causa di fuoriuscita dal regime).
Dunque, chi opera in regime forfettario emette la fattura senza addebito dell’IVA e senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Ad ogni modo la fattura deve contenere tutti i dati richiesti a norma dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972:
- data data di emissione;
- numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
- denominazione della ditta, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
denominazione della ditta, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente; - numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.
Sulla fattura (in calce) occorre riportare la seguente dicitura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
Il contribuente forfettario professionista (come quello che opera in regime di vantaggio) può addebitare in fattura il contributo previdenziale (ad esempio CPA e gestione separata nella misura del 4%).
IMPOSTA DI BOLLO
Sulla fattura (sia del forfettario sia del regime di vantaggio) occorre assolvere, comunque, l’imposta di bollo da 2 euro se il compenso fatturato è superiore ad euro 77,47 euro. Si ricorda, infatti, che in base all’art. 6 del DPR n. 633/1972, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Quindi, l’imposta di bollo va assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l’IVA (come ad esempio la fattura del dentista). D’altronde l’obbligo di versare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture emesse da contribuenti che operano in regimi agevolati i quali non prevedono l’applicazione dell’IVA è espressamente sancito dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E/2008). In genere l’imposta di bollo è assolta con contrassegno telematico attaccato poi alla fattura. Tuttavia, può essere assolta anche in modo virtuale e in tal caso sulla fattura deve essere riportata la seguente annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Sono invece esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA come ad esempio nel meccanismo di inversione contabile (Circolare n. 7/E/2008).
Fattura per cessioni intraUE
Ai fini IVA, per le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che opera in regime forfettario nei confronti di soggetti passivi IVA che operano in un altro Paese UE, diversamente dal passato, la modifica normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter del DPR n. 633/1972 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, come si legge dalla Circolare n. 10/E/2016 “nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese”. Ne consegue altresì che il contribuente forfettario deve iscriversi al VIES (ai sensi della Circolare n. 39/E/2011). Dunque, la prestazione di servizi resa ad altro soggetto passivo IVA UE è considerata operazione intracomunitaria in reverse charge. Sulle fatture in reverse charge non si applica la ritenuta d’acconto (CM n. 7/E del 2008) e va aggiunta la seguente dicitura:
“Operazione eseguita ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 - Inversione contabile” (o “Reverse Charge”).
Se invece la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna e quindi può essere anche sufficiente indicare la sola dicitura propria del regime forfettario:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
Così come le cessioni di servizi ai privati, anche le cessioni di beni ai sensi dell’art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972, effettuate dal contribuente forfettario verso altri soggetti passivi IVA che operano in altri Paesi UE, sono considerate operazioni interne senza rivalsa IVA e non operazioni intracomunitarie. Sulla fattura, in tal caso occorrerà aggiungere la seguente dicitura (come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E/2007 che deve ritenersi applicabile anche al regime forfettario non essendo intervenuti successivi interventi):
“Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2-bis D.L. 331/93”
Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat
Sulla fattura va assolta l’imposta di bollo di 2 euro.
Fattura per operazioni con l’estero
Il contribuente forfettario, a differenza di chi opera in regime di vantaggio, può effettuare cessioni all’esportazione senza che ciò precluda la possibilità di continuare ad operarvi. Infatti, si ricorda che uno dei principali requisiti per operare nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità è che il contribuente non esegua (o non abbia eseguito l’anno precedente) operazioni all’esportazione. Tale requisito non è invece, richiesto ai fini dell’applicazione del regime forfettario.
In caso di cessione all’esportazione, trova applicazione il regime di non imponibilità sancito dall’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, il contribuente forfettario riporterà, dunque, sulla fattura la seguente dicitura: “operazione non imponibile di cui all’art. 8 DPR n. 633/1972”
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