Detrazioni fiscali sull’acquisto di stufe a pallet e caminetti

Detrazioni fiscali sull’acquisto di stufe a pallet e caminetti

Per chi decide di acquistare gli apparecchi a biomassa quali caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che  idro,  e  caldaie  sempre  a  legna  o  pellet  nella  propria  abitazione,  il Fisco  agevola  l’installazione  di queste stufe e caldaie, prevedendo la detrazione ai fini IRPEF del 50% o 65% della spesa sostenuta per l'intervento.  

Installare una stufa è un intervento orientato a diminuire il consumo energetico dell’abitazione e, di conseguenza, è agevolato con  bonus  molto  generosi,  pari  al  50%  o  65%  della  spesa  da  ripartire  in  10  rate  annue costanti.

Ma quale bonus possiamo utilizzare? 

Se l’acquisto della stufa a pellet o a legna rientra in un progetto di ristrutturazione edilizia o più  genericamente  di risparmio energetico  (articolo  16-bis  del  Tuir)  viene applicata  una detrazione  Irpef  pari  al  50%.  È  agevolabile  soltanto  l’acquisto  di  prodotti  particolarmente performanti, soprattutto a livello di rendimenti ed emissioni. L’intera gamma di stufe a pellet e a legna rientra in questa agevolazione. 

Le  spese  sostenute  per  il  loro  acquisto  e  la  loro  installazione  possono  essere  dedotte purché  il  rendimento  diretto  della  stufa  non  sia  inferiore  al  70%  (dato  individuabile  da scheda  tecnica).  La  detrazione  riguarda  dunque  “le  spese  sostenute  per  l’acquisto  e l’installazione  di  un  caminetto  o  stufa,  compresa  la  realizzazione  o  il  rifacimento  della canna fumaria”. La detrazione compete anche in assenza di opere edilizie. 

Il rimborso rimane invariato in rate dello stesso importo distribuite in dieci anni e tetto massimo di 96 mila euro. 

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente, ricorda inoltre gli altri requisiti richiesti:

  l’installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008);

  è necessario farsi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche;

  occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. 

La detrazione fiscale sale al 65% se l’acquisto della stufa fa parte di un progetto più ampio di  riqualificazione  energetica,  certificata  appositamente  da  un  perito  o  da  un  tecnico abilitato.  Se  inizialmente  questa  detrazione  si  applicava  solo  alle  stufe  con  caldaia integrata,  quindi  alle  stufe  idro,  una  interpretazione  più  allargata  di  ENEA  ora  fa  rientrare tutti gli apparecchi a biomassa che superano l’85% di rendimento, quindi una buona parte della gamma a stufe a pellet e a legna. L’ ecobonus del 65%, per le spese fatte entro il 31 dicembre 2016, consente la detrazione per, al massimo, 30 mila euro di spesa. 

Per poter usufruire dell'agevolazione consistente nella detraibilità ai fini IRPEF del 65% della spesa  sostenuta  per  l'intervento  finalizzato  al  risparmio  energetico  di  cui  all'articolo  1, comma  347, della  Legge  27  dicembre  2006  n.  296  (Finanziaria  2007)  l’intervento  deve assicurare  un  indice  di  prestazione  energetica  per  la  climatizzazione  invernale  non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 e deve inoltre assicurare i requisiti riportati di seguito:

   un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;

   il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 3/4/06  n°152  (consultabile  sul  sito)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;

   l’utilizzo  di  biomasse  combustibili  ricadenti  tra  quelle  ammissibili  ai  sensi dell’Allegato  X  alla  parte  quinta  dello  stesso  D.Lgs.  152/2006  e  successive modifiche ed integrazioni;

   inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed  assimilabili  (porte,  finestre  e  vetrine  anche  se  non  apribili),  che  delimitano l’edificio  verso  l’esterno  o  verso  locali non  riscaldati,  devono  rispettare  i  limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D.Lgs. N°192 del 2005. 

La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal  tecnico  abilitato  e  dichiarata  nella  richiesta  di  detrazione  da  trasmettere  ad  ENEA  da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 

Sia  per  avere  la  detrazione  al  50%  che  quella  al  65%, è  necessario  comunque  farsi rilasciare  dal  produttore  una  dichiarazione,  che  indicandone  le  capacità  termiche certifichi  che  la  stufa  o  il  camino  acquistato  rientrano  nell’incentivo.  Il  tecnico qualificato deve essere anche quello che installa la caldaia o la stufa, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità. 

Adempimenti obbligatori per fruire delle agevolazioni

Tra gli altri adempimenti richiesti, sia per godere dello sconto al 50 che al 65%, è necessario che l’acquisto debba essere pagato con bonifico, bancario o postale in cui vanno indicati specifici elementi, quali:

1) la causale del versamento, con riferimento alla norma;

2) codice fiscale del soggetto che paga;

3) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico tra l’altro, banche e poste operano una ritenuta a titolo di acconto al 4%. 

L'assenza  anche  di  uno  solo  di  tali requisiti, pregiudicando il rispetto da parte della banca (o di Poste italiane) dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta d'acconto all'atto dell'accredito delle somme, preclude il diritto  all’agevolazione.  È  comunque  possibile  rimediare,  ripetendo  il  pagamento  alla ditta  con  un  nuovo  bonifico  corretto  (Risoluzione  55/2012).  Se  il  nuovo  pagamento, corretto, avviene in un anno successivo a quello di sostenimento della spesa originaria, il contribuente può accedere al bonus soltanto a partire da tale anno. 

CAUSALI BONIFICO

Per detrazione 50% - Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno. 

Per detrazione 65% - Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno. 

Ma ci chiediamo è possibile fruire dell'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pur avendo effettuato un bonifico riportante la normativa errata?

Ebbene si, in tal caso, anche se risulta indicato un riferimento di legge errato è possibile  detrarre  la  spesa  in  quanto  la  banca  ha  effettuato  comunque  la ritenuta (Risoluzione 55/E del 2012) e il contribuente è in grado di dimostrare la tipologia di intervento con la fattura. La circolare 11/E del 2014 (punto 4.5) ha chiarito la possibilità di fruire della detrazione.

Per avere lo sconto dal punto di vista pratico, basterà quindi indicare i dati catastali dell’immobile su  cui  si  interviene  nella  dichiarazione  dei  redditi, avere le  ricevute  del  bonifico  effettuato  e  le  dichiarazioni  di  conformità della stufa o camino.

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