Detrazioni fiscali sull’acquisto di stufe a pallet e caminetti
Per chi decide di acquistare gli apparecchi a biomassa quali caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che idro, e caldaie sempre a legna o pellet nella propria abitazione, il Fisco agevola l’installazione di queste stufe e caldaie, prevedendo la detrazione ai fini IRPEF del 50% o 65% della spesa sostenuta per l'intervento.
Installare una stufa è un intervento orientato a diminuire il consumo energetico dell’abitazione e, di conseguenza, è agevolato con bonus molto generosi, pari al 50% o 65% della spesa da ripartire in 10 rate annue costanti.
Ma quale bonus possiamo utilizzare?
Se l’acquisto della stufa a pellet o a legna rientra in un progetto di ristrutturazione edilizia o più genericamente di risparmio energetico (articolo 16-bis del Tuir) viene applicata una detrazione Irpef pari al 50%. È agevolabile soltanto l’acquisto di prodotti particolarmente performanti, soprattutto a livello di rendimenti ed emissioni. L’intera gamma di stufe a pellet e a legna rientra in questa agevolazione.
Le spese sostenute per il loro acquisto e la loro installazione possono essere dedotte purché il rendimento diretto della stufa non sia inferiore al 70% (dato individuabile da scheda tecnica). La detrazione riguarda dunque “le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un caminetto o stufa, compresa la realizzazione o il rifacimento della canna fumaria”. La detrazione compete anche in assenza di opere edilizie.
Il rimborso rimane invariato in rate dello stesso importo distribuite in dieci anni e tetto massimo di 96 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente, ricorda inoltre gli altri requisiti richiesti:
l’installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008);
è necessario farsi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche;
occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene.
La detrazione fiscale sale al 65% se l’acquisto della stufa fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione energetica, certificata appositamente da un perito o da un tecnico abilitato. Se inizialmente questa detrazione si applicava solo alle stufe con caldaia integrata, quindi alle stufe idro, una interpretazione più allargata di ENEA ora fa rientrare tutti gli apparecchi a biomassa che superano l’85% di rendimento, quindi una buona parte della gamma a stufe a pellet e a legna. L’ ecobonus del 65%, per le spese fatte entro il 31 dicembre 2016, consente la detrazione per, al massimo, 30 mila euro di spesa.
Per poter usufruire dell'agevolazione consistente nella detraibilità ai fini IRPEF del 65% della spesa sostenuta per l'intervento finalizzato al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 347, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 e deve inoltre assicurare i requisiti riportati di seguito:
un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D.Lgs. N°192 del 2005.
La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Sia per avere la detrazione al 50% che quella al 65%, è necessario comunque farsi rilasciare dal produttore una dichiarazione, che indicandone le capacità termiche certifichi che la stufa o il camino acquistato rientrano nell’incentivo. Il tecnico qualificato deve essere anche quello che installa la caldaia o la stufa, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità.
Adempimenti obbligatori per fruire delle agevolazioni
Tra gli altri adempimenti richiesti, sia per godere dello sconto al 50 che al 65%, è necessario che l’acquisto debba essere pagato con bonifico, bancario o postale in cui vanno indicati specifici elementi, quali:
1) la causale del versamento, con riferimento alla norma;
2) codice fiscale del soggetto che paga;
3) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento del bonifico tra l’altro, banche e poste operano una ritenuta a titolo di acconto al 4%.
L'assenza anche di uno solo di tali requisiti, pregiudicando il rispetto da parte della banca (o di Poste italiane) dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta d'acconto all'atto dell'accredito delle somme, preclude il diritto all’agevolazione. È comunque possibile rimediare, ripetendo il pagamento alla ditta con un nuovo bonifico corretto (Risoluzione 55/2012). Se il nuovo pagamento, corretto, avviene in un anno successivo a quello di sostenimento della spesa originaria, il contribuente può accedere al bonus soltanto a partire da tale anno.
CAUSALI BONIFICO
Per detrazione 50% - Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno.
Per detrazione 65% - Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno.
Ma ci chiediamo è possibile fruire dell'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pur avendo effettuato un bonifico riportante la normativa errata?
Ebbene si, in tal caso, anche se risulta indicato un riferimento di legge errato è possibile detrarre la spesa in quanto la banca ha effettuato comunque la ritenuta (Risoluzione 55/E del 2012) e il contribuente è in grado di dimostrare la tipologia di intervento con la fattura. La circolare 11/E del 2014 (punto 4.5) ha chiarito la possibilità di fruire della detrazione.
Per avere lo sconto dal punto di vista pratico, basterà quindi indicare i dati catastali dell’immobile su cui si interviene nella dichiarazione dei redditi, avere le ricevute del bonifico effettuato e le dichiarazioni di conformità della stufa o camino.
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