Smaltimento toner e cartucce a norma di legge

Smaltimento toner e cartucce a norma di legge

I prodotti utilizzati per la stampa (toner, cartucce, ecc.) utilizzati (ed esauriti) nell’attività esercitata da un’impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano come “rifiuti speciali” e come tali devono essere destinati al recupero o allo smaltimento. L’onere di provvedere al predetto smaltimento sussiste in capo al produttore degli scarti (impresa, ente o libero professionista).

Trattandosi di rifiuti speciali, essi non possono essere presi in carico dal servizio pubblico comunale di raccolta rifiuti, ma devono essere destinati al corretto ciclo di smaltimento previsto appunto per i rifiuti speciali.

L’obbligo, per tutti i titolari di partita IVA, di provvedere al corretto smaltimento dei toner ed altri prodotti per stampanti rientra tra quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006. L’onere riguarda tutti quei prodotti che presentano un codice CER di rifiuto speciale non pericoloso ed un codice CER di rifiuto speciale pericoloso. Se l’azienda che deve smaltire i toner ha più di 10 dipendenti o se trattasi di prodotto con codice CER 08 03 17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose bisogna anche compilare il MUD da presentare alla CCIAA competente entro il 30 aprile di ogni anno (con riferimento all’anno d’imposta precedente).

L’azienda, l’ente o il libero professionista che ha necessità di smaltire i toner, è responsabile per l’intero processo di smaltimento. In altre parole, la responsabilità per lo smaltimento resta in capo al produttore del rifiuto, finché non si riceve la 4° copia del formulario controfirmata dall’impianto che certifica l’avvenuto smaltimento del toner.

In caso di toner relativi a stampanti non di proprietà ma prese a noleggio, responsabile dello smaltimento dei toner resta il produttore del rifiuto (ossia l’azienda, l’ente o il libero professionista che ha preso la stampante a noleggio e non il noleggiatore).

Il mancato rispetto degli obblighi relativi allo smaltimento di rifiuti speciali comporta come conseguenza l’applicazione di sanzioni amministrative (che possono variare a seconda della violazione commessa) oltre che eventuali responsabilità di natura penale.

Il Commercialista Online
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