Ravvedimento F24 a saldo zero

Ravvedimento F24 a saldo zero

Un  Modello  F24  che  presenta  saldo  zero  per  effetto  di  compensazioni  tra  crediti  e  debiti  tributari  va, comunque,  presentato  al  versamento  entro  il  termine  previsto  per  il  pagamento  del  debito  tributario dovuto. In caso di omessa presentazione si applica la sanzione di 100 euro (50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi). Tuttavia, anche in tal caso si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e proprio al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 36/E/2017 a fornire precisazioni.

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale  sia  la  corretta sanzione da ravvedimento applicabile per la regolarizzazione dell’omessa presentazione al versamento di un Modello F24 a saldo zero per effetto di compensazioni.

In particolare:

Ravvedimento operoso

(Modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione)

Riduzione sanzionatoria

Sanzione dovuta Termine di regolarizzazione

1/9 di 50 euro

5,56 euro

Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato entro i primi 5 giorni lavorativi dall’omissione

1/9 di 100 euro

11,11 euro

Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre i primi 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione

1/8 di 100 euro 12,50 euro

Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre i 90 giorni ma entro 1 anno dall’omissione

1/7 di 100 euro

14,29 euro

Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre 1 anno ma entro 2 anni dall’omissione

1/6 di 100 euro

16,67 euro

Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre i due anni dall’omissione

1/5 di 100 euro 20 euro

Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. PVC).

Dunque, in caso di omessa presentazione al versamento di un Modello F24 che per effetto di compensazioni presenta saldo zero, significa:

  presentare al versamento il Modello F24 riportandovi i crediti e debiti compensati e versando la dovuta sanzione ridotta nelle misure di cui sopra a seconda di quanto ci si ravvede (il modello F24 non avrà, quindi, più saldo zero).

Per la sanzione occorre:

  utilizzare il codice tributo 8911 - “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva”;

  indicare come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione.

Il Commercialista Online
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