ASpI, la nuova Indennità di disoccupazione ordinaria

ASpI, la nuova Indennità di disoccupazione ordinaria

Cos’è

L'assicurazione sociale per l'Impiego (Aspi), sostituisce la vecchia Indennità di disoccupazione. L'Aspi è un sostegno economico rivolto al lavoratore dipendente.

A chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti(a tempo determinato alla scadenza del termine del contratto; a tempo indeterminato se licenziati anzitempo -ristrutturazioni aziendali, massimo di assenze per malattia, ecc.), con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

A chi non spetta

In base alla legge 92/12 l'Aspi non spetta a chi si dimette volontariamente. Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). 

Requisiti

• Essere in stato di disoccupazione involontaria così come definito dal D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c.

• Avere un'anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni alla data di scadenza del contratto. Significa che si deve avere almeno un contributo versato prima dei due anni che precedono la data di fine del rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2011.

• Avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; nel biennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2013 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali. Ai fini del calcolo delle settimane utili è indispensabile che la retribuzione settimanale, imponibile previdenziale, abbia come minimo un valore di € 198,17 per il 2013 ed € 200,35 per il 2014.

Termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata entro e non oltre 68 giorni dalla data di scadenza o interruzione del contratto.

Esempio: data di scadenza del contratto 30 Giugno 2013; termine ultimo di presentazione della domanda 7 Settembre 2013.

N.B. E' bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre dall'8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l'8° giorno, altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 

Quanto spetta

L'ASpI viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo che varia a seconda dell’età anagrafica:

Anno di cessazione del rapporto di lavoro

Età anagrafica

Inferiore a 50 anni

Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni

Pari o superiore a  55 anni

2013

8 mesi

12 mesi

2014

8 mesi

12 mesi

14 mesi

2015

10 mesi

12 mesi

16 mesi

2016

12 mesi

18 mesi

L'importo di tale indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali del biennio precedente nel caso in cui questa sia inferiore - per il 2014 - all'importo di 1.194,16 Euro mensili, o incrementata del 25% rispetto alle somme eccedenti tale importo.

Dopo 6 mesi l'indennità viene ridotta del 15% ed una ulteriore decurtazione del 15% è prevista dopo il 12° mese.

Tuttavia l'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1.166,73 Euro.

Decadenza e cumulabilità

Il diritto a percepire L'ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda) e nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale). L'indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi. L'ASpI è parzialmente cumulabile con contratti parasubordinati o autonomi nel caso in cui i compensi da questi derivanti siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale). In questo caso dall'importo dell'ASpI viene detratto l'80% del compenso percepito. Nel caso di lavoro accessorio i cui compensi - per il 2013 - non siano superiori a 3000 Euro la cumulabilità con l'ASpI è totale. 

A chi si può fare ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento.

Il Commercialista Online
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