Coupon e buoni acquisto: gli adempimenti contabili
I buoni acquisto o buoni regalo sono buoni, che hanno un valore facciale variabile e danno la possibilità a colui che lo riceve di scegliere il proprio acquisto o regalo fra beni di diversa natura che gli esercizi convenzionati offrono.
Il buono prende le sembianze di denaro contante, dando l’opportunità a chi lo utilizza di acquistare con le medesime condizioni ordinarie di vendita, quali l’assistenza, il cambio di merce se non perfettamente in buono stato, ecc ed integrabile se il bene scelto appartiene ad una gamma di prodotti più costosi del buono stesso.
Con la R.M. 23/R/2011, l’Amministrazione Finanziaria ne fornisce l’inquadramento ai fini Iva chiarendo che: “i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”.
Nel susseguirsi delle fasi e dei rapporti che si vengono ad instaurare l’Amministrazione Finanziaria evidenzia l’unico momento in cui l’imposta assume rilevanza, quando cioè il buono regalo è utilizzato dal beneficiario. In tutti gli altri rapporti si evidenziano delle semplici “movimentazioni di carattere finanziario” e, come tale, fuori campo Iva. Infatti gli stessi non possono essere qualificati quali titoli rappresentativi di merce ma, conformemente a quanto in altre occasioni disposto in relazione ai “buoni benzina”, quali semplici documenti di legittimazione ex art. 2002, C.c.
Con la Risoluzione n. 21/E del 22 febbraio, viene ribadito un concetto, oramai assodato nella prassi dell’Amministrazione Finanziaria (tra le altre, la Circolare 27/1976), per il quale nessuna fattura deve essere emessa nella fase di circolazione “interna”, in quanto i buoni regalo servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione e non quale passaggio di merce.
Soltanto nel momento in cui il buono viene utilizzato per l’acquisto del bene/servizio, l’operazione di cessione sottostante deve essere assoggettata a IVA dal cedente (nel caso, l’esercizio affiliato) per l’intero importo del prezzo del bene o del servizio.
Solo in quel momento, pertanto, il cedente dovrà emettere documenti fiscali attestanti l’operazione.
Nello scontrino o nella fattura, l’Iva si applica all’intero importo versato e non è rilevante se viene utilizzato tutto il buono o solo in parte versando il resto in contanti. Il buono rimanente in capo al venditore rappresenterà poi il diritto a ricevere il rimborso del valore facciale dello stesso, da parte del produttore.
Leave a Comment