Cessazione attività commerciale: l’indennizzo INPS

Cessazione attività commerciale: l’indennizzo INPS

La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 490 ha stabilito che “l’indennizzo di cui al Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”.

È previsto “un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”.

REQUISITI

Affinché gli interessati possano godere dell’indennizzo in questione, è necessario che questi ultimi siano in possesso dei seguenti requisiti:

- più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;

- iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS.

CONDIZIONI

Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve:

- cessare definitivamente l’attività;

- riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;

- effettuare la cancellazione:

 a) dal Registro delle Imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

 b) dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

 c) dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per le attività di commercio al minuto il D.Lgs n. 114/1998 ha fatto venir meno l’obbligo dell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

Ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione: 501,89 euro nel 2015.

L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero.

DOMANDA

Per poter accedere all’indennizzo in commento, l’interessato dovrà presentare il “modello AP95” presente in formato pdf sul sito dell’INPS.

Alla richiesta deve essere allegata:

- la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell’attività;

- la riconsegna dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal Registro delle Imprese presso la camera di commercio.

L’erogazione degli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale decade nel momento in cui vi è il compimento, da parte del titolare, dell’età pensionabile adeguata agli incrementi della speranza di vita. Sul punto, però, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 490, lett. a) ha previsto che i predetti indennizzi sono prorogati – per un massimo di 18 mesi - fino alle nuove età pensionabili presenti nella manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) la cui scadenza, per raggiungimento dell’età pensionabile è intervenuta dopo il 1° gennaio 2012.

In altri termini, per poter godere della proroga gli interessati dovevano essere in possesso, al momento del compimento dei 60 anni, se donne e 65 anni, se uomini, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti.

A tal fine, è necessario che le Sedi INPS verifichino che il beneficiario dell’indennizzo sospeso per raggiungimento dell’età massima di 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.

In merito ai casi di incompatibilità dell’indennizzo, viene chiarito che esso non può essere concesso:

- ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato;

- nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.

Il Commercialista Online
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