Contribuente deceduto. Nulla notifica ad un solo erede
Deve ritenersi nullo l’avviso di accertamento notificato a uno solo degli eredi quando l’Amministrazione Finanziaria è formalmente a conoscenza del decesso del contribuente. In caso di contenzioso, tra i beneficiari non si determina un litisconsorzio necessario. Sono i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione – Sezione Sesta Tributaria con l’ordinanza numero 8213, pubblicata l’8 aprile 2014.
L’articolo 65 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede, tra l’altro:
a) che gli eredi sono responsabili in solido per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa;
b) che gli eredi sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale;
c) che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei loro confronti, salvo che, almeno 30 giorni prima, non sia avvenuta la comunicazione di cui al punto b). In questo caso, infatti, gli atti impositivi devono essere notificati, a pena di nullità, personalmente e nominativamente a tutti gli eredi.
Ebbene, con l’ordinanza n. 8213 dell’8 aprile 2014, la Sezione Tributaria della Cassazione, partendo dal dato normativo, ha confermato che, se l’Amministrazione Finanziaria è a conoscenza del decesso del contribuente, l’accertamento deve essere notificato, a pena di nullità, a tutti i suoi eredi, quindi non a uno solo di essi (nella fattispecie, l’Ufficio ha notificato l’atto al solo coniuge superstite).
Per l'avviso di accertamento intestato e diretto a un contribuente deceduto, il D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 65, stabilisce che gli eredi del medesimo hanno l'obbligo di comunicare:
- il decesso del loro dante causa;
- e il nominativo di tutti gli aventi causa.
Ciò consente agli Uffici finanziari di attivare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del de cuius.
Se tale comunicazione è stata eseguita:
- gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato.
Se invece non è stata eseguita (ma l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente):
- gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente, e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta (vedi Cass. n. 12886/2007, n. 26124/2007, n. 8272/2006).
Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale, puntualizzino gli Ermellini, ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo a un soggetto non più esistente, è causa di NULLITÀ ASSOLUTA E INSANABILE della notifica e dell'avviso di accertamento (cfr. Cass. n.10659/2003, n. 11447/2002, n. 3865/2001).
I giudici di legittimità aggiungono che in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento pro quota dall’originario debito del defunto fra gli aventi causa, con la conseguenza che – al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali – il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e non si determina, nell’ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario né in primo grado né nelle successive fasi processuali, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (cfr. Cass. n. 785/1998).
Leave a Comment