La prassi di molti merchant di procedere alla spedizione di beni senza che questi siano accompagnati da alcun documento fiscale è pertanto consentita, perfettamente lecita ma soprattutto non significa affatto che il venditore sia un evasore fiscale.
eCommerce: il registro dei corrispettivi e i documenti amministrativi per il commercio elettronico
Gli adempimenti Fiscali
La regolare tenuta della contabilità è un obbligo legale ma anche un bisogno concreto perché conoscere in modo approfondito la situazione Economica-Patrimoniale della propria impresa, la situazione di liquidità, permette di conoscere lo stato di salute dei propri affari e di effettuare una efficace pianificazione per il futuro. Per questi motivi è indispensabile che i fatti aziendali siano rilevati in maniera puntuale e veritiera adottando una contabilità specifica a seconda del soggetto giuridico e del volume d’affari.
Alcune categorie commerciali pur adottano una contabilità ordinaria non sono tenute all’emissione di fatture di vendita, se non dietro esplicita richiesta del soggetto che acquista la merce. Sono però tenute all’emissione di altri documenti:
- registro delle fatture emesse: dove registrare le fatture emesse;
- registro degli acquisti: dove registrare le fatture ricevute;
- registro dei corrispettivi: dove registrare gli incassi originati da scontrini e ricevute fiscali;
- registro dei cespiti ammortizzabili: dove registrare i beni strumentali soggetti ad ammortamento;
- libro giornale: dove registrare tutti i fatti economici e patrimoniali (acquisti, vendite, pagamenti, incassi);
- libro inventari: dove registrare la consistenza patrimoniale dell’impresa alla fine di ogni esercizio.
Nel commercio elettronico le regole non sono le stesse, chi dichiara che nelle vendite on-line vige l’obbligo di emissione scontrino/ricevuta/fattura afferma il falso (o comunque è necessario chiarire alcuni aspetti). Nel caso in esame del commercio elettronico bisogna infatti fare alcune precisazioni, il commercio elettronico viene equiparato alla vendita per corrispondenza e quindi segue la stessa regolamentazione.
Solo per il commercio elettronico diretto (vendita di servizi, software, musica etc ) vige l’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale mentre ciò non avviene in quello indiretto (vendita di beni materiali).
La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto una sintesi dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto. Per commercio elettronico indiretto si intende una transazione commerciale che avviene in via telematica ma a cui segue la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).
Ai fini Iva, essendo tali operazioni di commercio elettronico indiretto assimilate alle vendite per corrispondenza si applicheranno le relative disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica N.633/72. Pertanto, non saranno soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’articolo 22 del d.P.), né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), nè all’ obbligo di certificazione dei corrispettivi .
Il venditore resta in ogni caso soggetto a tutti gli altri obblighi formali e sostanziali disciplinati dalla normativa IVA (registrazione dei corrispettivi nell'apposito registro, liquidazione dell’IVA, conservazione della documentazione, etc…).
Qualora venga richiesta fattura da parte dell’acquirente, la stessa deve essere datata e numerata in ordine progressivo.
Pur non essendoci l’obbligo ad emettere fattura/ricevuta/scontrino fiscale è buona norma effettuare comunque l’emissione dei documenti di vendita.
Con l’emissione di questi documenti, l’intero processo di vendita è pertanto tracciato, questo è utile anche in eventuali casi di contestazione.
Come gestire le registrazioni contabili nel commercio elettronico?
Innanzitutto, occorre procurarsi un registro dei corrispettivi. Lo possiamo acquistare in negozi che si occupano di cancelleria. Salvo casi particolari disciplinati da norme specifiche, non è soggetto ad alcun obbligo di vidimazione. L’unico obbligo previsto è la numerazione delle pagine.
Sulla copertina contrassegniamo il registro col nostro timbro, così da renderlo personale e in alto, scriviamo il mese a cui ci stiamo riferendo. Nel registro dei corrispettivi è annotato, per ogni giornata, l’incasso complessivo comprensivo IVA, distinto per aliquota. Da sinistra si riporterà rispettivamente: giorno del mese, l’incasso complessivo comprensivo di IVA, distinto per aliquota. Separatamente, in un’apposita colonna, deve essere annotato l’ammontare complessivo giornaliero delle operazioni non imponibili ed esenti, indicando l’articolo che prevede la non imponibilità.
La registrazione deve essere fatta entro il giorno successivo non festivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, in altre parole di consegna del bene o di incasso del corrispettivo. In basso si deve indicare il totale delle operazioni di tutto il mese.
Le registrazioni devono essere effettuate con ordine cronologico, e dovrebbero avvenire giorno per giorno. La stampa del registro dei corrispettivi e delle fatture emesse registrate con sistemi informatici, devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, fermo restando che la stampa e fatture devono essere disponibili in qualsiasi momento (ad es. in caso di ispezioni e verifiche).
E’ importante sapere che:
- le note di consegna devono necessariamente avere numero e data consecutivi e ogni anno bisogna partire da 1.
- i numeri devono esserci tutti e la merce deve essere accompagnata dalla nota di consegna con il numero corretto – NON DEVONO esserci due documenti diversi.
- la nota di consegna data al cliente deve essere la stessa che viene archiviata dall’azienda che la emette e deve avere la stessa numerazione che viene inserita nel registro corrispettivi.
Inoltre è necessario denominare il documento nota di consegna e non ricevuta.
Emettere una nota di credito
- reso totale merce:
- la merce non rispecchia le caratteristiche descritte, o non soddisfa le aspettative del cliente.
- la merce presenta difetti e/o danni, pertanto il cliente provvede al reso della stessa
- la merce non viene ritirata dal cliente
- reso parziale merce:
- l’ordine comprende diversi articoli, ma solo alcuni di questi vengono resi al venditore per uno dei casi sopra descritti.
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