Esenzione canone Rai, requisiti e modalità per la richiesta

Esenzione canone Rai, requisiti e modalità per la richiesta

L'Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.244 ha sancito l'abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni, coloro che intendono avvalersi dell'esenzione devono presentare l’apposito modello per attestare il possesso dei requisiti richiesti ed accedere al beneficio.

Per poter fruire dell’esenzione è necessario:
» aver compiuto 75 anni (o un età superiore) alla data del 31 gennaio oppure, per coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno, aver compiuto 75 anni di età entro il 31 luglio;
» non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
» avere un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro (ovvero 516,46 Euro per tredici mensilità).

Per reddito si intende la somma:
» del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
» dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
» delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
» dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

N.B.: Il requisito del reddito deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (TO)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione.

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