Esterometro il nuovo adempimento dal 1° gennaio 2019

Esterometro il nuovo adempimento dal 1° gennaio 2019

Il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 1, del D.lgs. n. 127/2015 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del cosiddetto “esterometro”, relativo ai dati delle operazioni rese dai soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevuti.

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Si ricorda che, dall’obbligo della fatturazione elettronica, sono esclusi i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario, ovvero il regime speciale degli agricoltori. I soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica sono conseguentemente esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro all’Agenzia delle Entrate.
Da una lettura della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’esterometro va prodotto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.
Il comma 3-bis dell’articolo 1, del DLgs n. 127/2015 dispone che non sussiste l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per emettere la fattura transfrontaliere in modalità elettronica, occorre compilare:
- il campo “CodiceDestinatario” con un codice “XXXXXXX”;
- nel campo “identificativo fiscale IVA”: il numero di partita IVA comunitaria mentre se trattasi di soggetto extra UE va inserito il codice: “OO 99999999999”.

Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 è stato previsto dall’Agenzia delle Entrate che la trasmissione delle su citate operazioni è, comunque, facoltativa. Sotto il profilo operativo, infatti, potrebbe essere preferibile trasmettere all’Amministrazione Finanziaria anche questi dati anziché separarli dagli altri, facendoli confluire nella comunicazione relativa alle altre operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Sembra opportuno evidenziare che, l’Agenzia delle Entrate con lo stesso provvedimento, con riferimento ai documenti passivi, ha precisato che, la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Quali fatture vanno indicate nell'Esterometro?
Le fatture oggetto di Comunicazione esterometro sono:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Per cui ai fini dell'esteromestro, il soggetto italiano che ha acquistato merce con fattura ricevuta:
- da fornitore comunitario, deve fare l'integrazione della fattura senza Intrastat;
- se da fornitore extracomunitario, occorre invece l'autofattura.
Allo stesso modo vanno indicate nell’esterometro, le fatture emesse per la cessioni di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.

Intrastrat

Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).
Il Commercialista Online
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