Forfettari: la gestione delle rimanenze e la rettifica IVA

Forfettari: la gestione delle rimanenze e la rettifica IVA

Come noto nel nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 il reddito netto è determinato applicando ai ricavi conseguiti una percentuale di redditività che varia sulla base dell’attività esercitata.
Per i contribuenti che al 1° gennaio 2015 hanno deciso di transitare in tale regime quindi non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.
Nel nuovo regime diventano irrilevanti anche le rimanenze risultanti al 31.12 dell’anno precedente a quello di accesso al regime in quanto non possono essere riportate nell’anno successivo come componente negativo.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario comporta l’obbligo di restituire l’IVA precedentemente detratta su tali rimanenze (articolo 19-bis2 del D.P.R. 633 del 1972).

L’operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516, 46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

La rettifica interesserà:
- le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i servizi non utilizzati sempre alla medesima data;
- i beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali alla citata data antecedente non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale.

In pratica, le rimanenze finali, relative all'ultimo periodo di determinazione delle imposte con i criteri ordinari, non rilevano nei periodi di applicazione del regime forfettario, nel senso che sono incorporate nella percentuale forfettaria di determinazione dei costi.

Lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente,di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi.

Per i soggetti che accedono al regime dal 2015, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA relativa al 2014. A tal fine nel mod. IVA 2015 va:

  • barrata la casella di rigo VA14 per indicare che trattasi “dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA”;
  • riportato a rigo VF56 l’importo della rettifica (con segno “-”). Di conseguenza l’ammontare della stessa concorre a determinare il saldo IVA 2014.

Un contribuente esercente l’attività di bar, passa al regime forfetario dal 2015 e presenta le seguenti rimanenze al 31.12.2014 date da queste fatture di acquisto:
- € 2.500 + IVA 4% (100);
- € 2.320 + IVA 10% (232);
- € 1.000 + IVA 22% (220);
L’Iva da restituire è € 552 (100 + 232 + 220).

Il contribuente dovrà quindi:
- barrare la casella VA14M;
- riportare l’importo a rigo VF56 con il segno meno.

VERSAMENTO

Considerato che l’importo della rettifica non assume autonoma rilevanza (come diversamente previsto per la rettifica della detrazione IVA connessa all’adozione del regime dei minimi) quanto indicato nel suddetto rigo VF56 concorre a determinare il saldo IVA 2014.
Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione.

Di conseguenza in caso di presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma, il versamento va eseguito entro il 16.3.2015 (codice tributo “6099”) in unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate), tenendo presente che:
• l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
• le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2015, data entro la quale va versata la prima rata.

In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2015 il versamento, va effettuato:
• con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma (entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla
prima da versare entro il 16.3);
ovvero:
• entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).
In tal caso il saldo IVA 2014 può essere versato:
- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7). Così, se il saldo è versato entro il 16.6.2015 la maggiorazione sarà pari all’1,2% (0,40% x 3);
- in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

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