La gestione degli acquisti intracomunitari

La gestione degli acquisti intracomunitari

In caso di acquisto intracomunitario, l'acquirente italiano, quando riceve la fattura comunitaria deve espletare i seguenti adempimenti:

» numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile;

»  annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (art. 47, comma 1, D.L. n. 31/1993);

»  annotare la fattura nel registro acquisti a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile;

»  alla procedura di registrazione dell’acquisto intracomunitario dovrà seguire la presentazione degli elenchi Intrastat.

Ai fini della corretta gestione di tale tipologia di operazioni assumono rilevanza tre aspetti fondamentali:

» il momento di effettuazione delle operazioni;
» la fatturazione delle operazioni;
» la registrazione delle operazioni.

Per meglio comprendere il funzionamento partiamo da un esempio: acquistate delle merci da un nostro fornitore tedesco che emette la fattura, a titolo di esempio, il 30 Marzo. La fattura arriva via posta il 10 del mese di aprile. Il trasporto della merce da parte del fornitore inizia il 1°Aprile.

L’art. 39, co. 1, D.L. 331/1993 prevede che “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.
Il co. 2 della citata disposizione sancisce che “se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura”.

Nel caso di specie, in base al co. 2, dell’art. 39, del D.L. 331/1993 l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura, che precede il momento dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario.

Quanto alla registrazione della fattura dovrà avvenire:

- nel registro delle fatture emesse entro il 15 Maggio (entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura);
- generalmente, nello stesso termine avverrà la registrazione nel registro acquisti al fine di compensare l'IVA a debito con l'IVA a credito.

Alla procedura di registrazione dell’acquisto intracomunitario dovrà seguire la presentazione degli elenchi Intrastat. La compilazione degli elenchi INTRASTAT è mensile per i soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi superiori ad euro 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; per i restanti soggetti è trimestrale.

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di errorri o omissioni è possibile ricorrerre al ravvedimento operoso.

In base all’art. 50, co. 7, D.L. 331/1993 “7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli Elenchi INTRASTAT con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse”. L’acquisto intracomunitario dovrà essere indicato prendendo a riferimento il momento della consegna/spedizione dei beni. Quindi, nel caso del nostro esempio, doveva essere alimentato l’elenco Intrastat di aprile da presentare (se mensile) entro il 25 maggio.

Per i contribuenti minimi italiani l’intrastat va presentato in caso di acquisti di beni e servizi o prestazioni nei confronti di soggetti di altri Stati membri, per le cessioni invece, rientrando nell’ambito di operazioni interne, non è obbligatoria la compilazione degli elenchi Intrastat:

» Un contribuente dei minimi che effettua operazioni di acquisto di beni o di servizi presso un soggetto passivo di altro Stato membro della Comunità Europea, è tenuto ad integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota e l’imposta, inoltre, non ha la facoltà di portare a detrazione la spesa sostenuta per l’acquisto del bene ed è obbligato alla compilazione dell’elenco Intrastat.

» Un contribuente minimo italiano che cede beni o effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato membro, effettua un’operazione interna, senza addebitare l’Iva a titolo di rivalsa, pertanto, non è obbligato alla compilazione e alla trasmissione via telematica del modello Intrastat.

» Un soggetto passivo d’Iva italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, se non riceve la fattura relativa all’operazione, può emettere autofattura senza applicare l’imposta e non compilare quindi l’elenco Intrastat.

» Un soggetto passivo d’Iva italiano che cede beni ad un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, ed  emette relativa fattura senza Iva è tenuto alla compilazione del modello Intrastat.

Il Commercialista Online
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