Il modello 730 in assenza di sostituto d’imposta

Il modello 730 in assenza di sostituto d’imposta

Da quest’anno è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta, sia se lo stesso risulta a credito sia nel caso in cui dalla dichiarazione in oggetto emerga un debito. Ovviamente sono richiesti specifici presupposti per poter accedere alla compilazione del modello 730: entriamo nel merito degli stessi. 

Possono presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta i contribuenti che:

   - nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ;

     - e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. 

Con riferimento ai “redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente” deve farsi riferimento alle seguenti tipologie di reddito:

     - compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;

     - compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

     - borse di studio, sussidi di studio o di addestramento professionale;

     - indennità corrisposte per cariche elettive (membri del Parlamento europeo esclusi);

     - compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore);

     - compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;

     - assegni periodici, alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;

     - somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;

     - remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;

     - compensi per lavori socialmente utili.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale consegna la delega di versamento Modello F24 compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica.

Nel caso in cui dal modello 730 senza sostituto emerga un credito occorre distinguere due casi:

     - il contribuente può aver deciso di fornire all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, in tal caso il rimborso viene accreditato sul c/c indicato;

     - il contribuente può non averle fornite, in tal caso se l'importo è inferiore a 1.000 euro il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, se l'importo è pari o superiore a 1.000 euro il rimborso verrà eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

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