L’ assegno sociale
L' assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. Pertanto non può essere erogato all’estero. Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno fino al rientro in Italia.
L’Assegno sociale ha sostituito la Pensione sociale dall’1.1.1996.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i quali:
- sono in possesso del requisito anagrafico previsto dalle norme attualmente in vigore (dall’1.1.2013 il requisito anagrafico è di 65 anni e tre mesi);
- risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia (dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni);
- sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Agli invalidi civili che hanno compiuto i 65 anni e 3 mesi di età spetta l'assegno sociale sostitutivo del trattamento di invalidità civile in godimento.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica.
QUANDO SPETTA
L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
QUANTO SPETTA
La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.
Per l'anno 2014, l'importo annuo dell'assegno è di € 5.818,93 (€ 447,61 mensili).
Pertanto i limiti di reddito annuale per verificare il diritto e determinare la misura della prestazione sono:
€ 5.818,93 - soggetto non coniugato
€ 11.637,86 - soggetto coniugato
Con riferimento in particolare ai requisiti reddituali fissati per il 2014, un individuo celibe o nubile non deve dunque percepire più di 5.818,93 euro, mentre per un individuo coniugato il limite ammonta esattamente al doppio: 11.637,86 euro.
Se l’avente diritto non ha alcun reddito personale né insieme all'eventuale coniuge, ha diritto all'assegno sociale nella misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato in misura ridotta.
In caso il titolare venga ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici, l'assegno sociale è ridotto sino ad un massimo del 50%.
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