La detrazione degli interessi passivi sui mutui in caso di separazione

La detrazione degli interessi passivi sui mutui in caso di separazione

In caso di separazione dal coniuge è possibile continuare a detrarre la quota di interessi passivi sul mutuo per l'acquisto abitazione principale, dove continua a vivere il coniuge?

La normativa prevede la  detraibilità  del  19%  degli  interessi  passivi,  oneri accessori e quote di rivalutazione, in relazione a mutui stipulati o che verranno contratti entro un determinato lasso di tempo per:

⇒  acquisto dell’abitazione principale;

⇒  acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;

⇒  effettuazione  di  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  (mutui contratti nel 1997);

⇒  costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale;

⇒  miglioramento a breve, medio e lungo termine in campo agricolo.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  1. mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  2. mutui stipulati  a  partire  dal  1993  per  motivi  diversi  dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).

Sono  esclusi  da  questa  limitazione  i  mutui  stipulati  nel  1997  per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per  la  costruzione  e  la  ristrutturazione  edilizia  dell’abitazione principale.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi:

⇒  l’intero  importo  delle  maggiori  somme  corrisposte  a  causa  delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta;

⇒  la  commissione  spettante  agli  istituti  per  la  loro  attività  di intermediazione;

⇒  gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);

⇒  la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato;

⇒  le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica;

⇒  la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.

Il coniuge che, a seguito di separazione, ha trasferito la propria dimora abituale può comunque usufruire della detrazione degli interessi passivi derivanti da un contratto  di  mutuo  finalizzato  all'acquisto  della  prima  casa  qualora  presso l'immobile  acquistato  abbia  la  propria  dimora  abituale  un  suo  familiare (paragrafo 1.3.3 della Circolare 55/E del 2011). Rientra in tale casistica anche l’ipotesi  del  coniuge  separato,  fino  a  quando  non  interviene  una  sentenza  di divorzio.

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Il Commercialista Online
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