La detrazione degli interessi passivi sui mutui in caso di separazione
In caso di separazione dal coniuge è possibile continuare a detrarre la quota di interessi passivi sul mutuo per l'acquisto abitazione principale, dove continua a vivere il coniuge?
La normativa prevede la detraibilità del 19% degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, in relazione a mutui stipulati o che verranno contratti entro un determinato lasso di tempo per:
⇒ acquisto dell’abitazione principale;
⇒ acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
⇒ effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (mutui contratti nel 1997);
⇒ costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale;
⇒ miglioramento a breve, medio e lungo termine in campo agricolo.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).
Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi:
⇒ l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta;
⇒ la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
⇒ gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
⇒ la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato;
⇒ le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica;
⇒ la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.
Il coniuge che, a seguito di separazione, ha trasferito la propria dimora abituale può comunque usufruire della detrazione degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto della prima casa qualora presso l'immobile acquistato abbia la propria dimora abituale un suo familiare (paragrafo 1.3.3 della Circolare 55/E del 2011). Rientra in tale casistica anche l’ipotesi del coniuge separato, fino a quando non interviene una sentenza di divorzio.
CLICCA QUI PER LA TUA DICHIARAZIONE DIRETTAMENTE ONLINE
Leave a Comment