La detrazione della spesa di intermediazione immobiliare
La detrazione per spese di intermediazione immobiliare è espressamente prevista dall’articolo 15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis), in cui è disposto che dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad € 1.000 per ciascun annualità”.
La detrazione, dunque, spetta solo se l’attività di intermediazione si riferisce all'acquisto dell’abitazione principale e spetta su un importo massimo di spesa di 1.000 euro (se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, sempre nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
La spesa va riportata al rigo E8 (Modello 730/2016) o RP8 (Modello Unico/2016) indicando, in entrambi i casi, il codice “17”.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 22 del D.L. n. 223/2006 “All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa”.
Tale dichiarazione sostitutiva è resa nello stesso rogito notarile (ossia nell’atto di acquisto dell’immobile).
Sulla base di quanto previsto dal predetto art. 35, dalla Circolare n. 28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate, si evince che la detraibilità della spesa per l’intermediazione immobiliare è ammessa a condizione che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
La fattura, rappresenta un solo documento giustificativo della spesa sostenuta al fine di avere un riscontro con quanto già indicato nell’atto di acquisto.
Pertanto, nel caso in esame se la spesa di intermediazione non trova indicazione nell’atto di acquisto, il contribuente non potrà portarla in detrazione. Non a caso, i documenti che occorre presentare al professionista (o all’Agenzia delle Entrate in caso di controllo documentale) sono la fattura dell’agenzia di intermediazione e il rogito notarile.
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