La detrazione della spesa di intermediazione immobiliare

La detrazione della spesa di intermediazione immobiliare

La  detrazione  per  spese  di  intermediazione  immobiliare  è  espressamente prevista dall’articolo 15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis), in cui è disposto  che dall’imposta  lorda  può  essere  detratto  un  importo  pari  al  19%  dei  “compensi comunque  denominati  pagati  a  soggetti  di  intermediazione  immobiliare  in dipendenza  dell’acquisto  dell’unità  immobiliare  da  adibire  ad  abitazione principale per un importo non superiore ad € 1.000 per ciascun annualità”.

La  detrazione,  dunque,  spetta  solo  se  l’attività  di  intermediazione  si  riferisce all'acquisto dell’abitazione principale e spetta su un importo massimo di spesa di 1.000 euro (se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, sempre  nel  limite  di  1.000  euro,  va  ripartita  tra  i  comproprietari  in  base  alla percentuale di proprietà).

La  spesa  va  riportata  al  rigo  E8  (Modello  730/2016)  o  RP8  (Modello Unico/2016) indicando, in entrambi i casi, il codice “17”.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 22 del D.L. n. 223/2006 “All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  recante  l'indicazione analitica  delle  modalità  di  pagamento  del  corrispettivo.

Con  le  medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si  è  avvalsa  di  un  mediatore  e,  nell'ipotesi  affermativa,  di  fornire  i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione  sociale  ed  i  dati  identificativi  del  legale  rappresentante,  se soggetto  diverso  da  persona  fisica,  ovvero  del  mediatore  non  legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) il numero  di  iscrizione  al  ruolo  degli  agenti  di  affari  in  mediazione  e della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di riferimento  per  il  titolare  ovvero  per  il  legale  rappresentante  o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della  spesa  sostenuta  per  tale  attività  e  le  analitiche modalità di pagamento della stessa”.

Tale dichiarazione sostitutiva è resa nello stesso rogito notarile (ossia nell’atto di acquisto dell’immobile).

Sulla base di quanto previsto dal predetto art. 35, dalla Circolare n. 28/E/2006 dell’Agenzia  delle  Entrate,  si  evince  che  la  detraibilità  della  spesa  per l’intermediazione immobiliare è ammessa a condizione che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.

La fattura, rappresenta un solo documento giustificativo della spesa sostenuta al fine di avere un riscontro con quanto già indicato nell’atto di acquisto.

Pertanto,  nel  caso  in  esame  se  la  spesa  di  intermediazione  non  trova indicazione nell’atto di acquisto, il contribuente non potrà portarla in detrazione. Non a caso, i documenti che occorre presentare al professionista (o all’Agenzia  delle  Entrate  in  caso  di  controllo  documentale)  sono  la  fattura dell’agenzia di intermediazione e il rogito notarile.

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