La detrazione delle spese scolastiche, università e asilo nido
La normativa fiscale, prevede un articolato sistema di detrazioni che permettono al contribuente di andare ad abbattere quella che è l’imposta da pagare; in questo articolo vogliamo fare riferimento, ai benefici fiscali collegati al sostenimento delle spese di istruzione sostenute per i figli a carico che frequentano le scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado , per le quali la Legge 107/2015 e la Legge di Stabilità hanno introdotto importanti novità.
La normativa in vigore già da tempo prevede la detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari ed una detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di € 632 per ciascun figlio da 0 a 3 anni per le rette per la frequenza degli asili nido.
La riforma ha introdotto un’ulteriore detrazione questa volta per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Con la Circolare n° 3/e del 2 marzo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) dello stesso articolo 15 rientrano nella previsione della lettera e-bis).
La tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica sono annoverate tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19% su un importo massimo di 400 € per alunno o studente. La detrazione massima sarà quindi uguale a 76€.
Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Proprio in merito alla mensa scolastica, L’agenzia delle Entrate con la circolare n° 18/e ha fornito ulteriori chiarimenti degni di nota. In particolare l’Amministrazione Finanziaria si è soffermata su quella che è la documentazione da esibire/conservare ai fini della detrazione in oggetto e ha anche ammesso la loro detraibilità quando il servizio mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola; non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Come deve essere documentata la spesa e cosa deve essere indicato nella causale del bollettino postale o nel bonifico bancario?
La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio.
Nella causale da indicare nel bollettino postale o bancario è necessario riportare:
- il servizio mensa;
- la scuola di frequenza;
- il nome e cognome dell’alunno.
E se il pagamento venisse effettuato in contanti?
Qualora fosse previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.
L’attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, così come l’istanza presentata dal genitore sono esenti dall'imposta di bollo.
L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell’offerta formativa. Non è previsto un limite massimo su cui calcolare la detrazione.
I contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:
- all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti);
- all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);
- all'ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies).
La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 31; stesso codice da indicare nel quadro Rp di Unico o quadro E del Modello 730/2016, nei righi da RP 8 a RP 14 (righi da E8 a E12 per il 730).
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