La detrazione delle spese scolastiche, università e asilo nido

La detrazione delle spese scolastiche, università e asilo nido

La  normativa  fiscale,  prevede  un  articolato  sistema  di  detrazioni  che  permettono  al  contribuente  di andare ad abbattere quella che è l’imposta da pagare; in questo articolo vogliamo fare riferimento, ai benefici fiscali collegati al sostenimento delle spese di istruzione sostenute per i figli a carico che frequentano le  scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado , per le quali la Legge 107/2015 e la Legge di Stabilità hanno introdotto importanti novità.

La normativa in vigore già da tempo prevede la detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari ed una detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di € 632 per ciascun figlio da 0 a 3 anni per le rette per la frequenza degli asili nido.

La riforma ha introdotto un’ulteriore detrazione questa volta per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  di  cui  all'articolo  1  della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Con la Circolare n° 3/e del 2 marzo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le  tasse,  i  contributi  obbligatori,  nonché  i  contributi  volontari  e  le  altre erogazioni  liberali,  deliberati  dagli  istituti  scolastici  o  dai  loro  organi  e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) dello stesso articolo 15 rientrano nella previsione della lettera e-bis).

La tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica sono annoverate tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19% su un importo massimo di 400 € per alunno o studente. La detrazione massima sarà quindi uguale a 76€.

Rimane,  in  ogni  caso,  escluso  dalla  detrazione  l’acquisto  di  materiale  di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Proprio  in  merito  alla  mensa  scolastica,  L’agenzia  delle  Entrate  con  la circolare n° 18/e ha fornito ulteriori chiarimenti degni di nota. In particolare l’Amministrazione Finanziaria si è soffermata su quella che è la documentazione da esibire/conservare ai fini della detrazione in oggetto e ha anche  ammesso  la  loro  detraibilità  quando  il  servizio  mensa  sia  reso  per  il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola; non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Come deve essere documentata la spesa e cosa deve essere indicato  nella  causale  del  bollettino  postale  o  nel  bonifico bancario?

La  spesa  può  essere  documentata  mediante  la  ricevuta  del  bollettino postale  o  del  bonifico  bancario  intestata  al  soggetto  destinatario  del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio.

Nella  causale  da  indicare  nel  bollettino  postale  o  bancario  è  necessario riportare:

  • il servizio mensa;
  • la scuola di frequenza;
  • il nome e cognome dell’alunno.

 

E se il pagamento venisse effettuato in contanti?

Qualora fosse previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato  cartaceo  o elettronico,  la  spesa  potrà  essere  documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

L’attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di  mensa,  così  come  l’istanza  presentata  dal  genitore  sono  esenti dall'imposta di bollo.

L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell’offerta formativa. Non è previsto un limite massimo su cui calcolare la detrazione.

I contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:

  • all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti);
  • all'edilizia scolastica (es.  pagamento  piccoli  e  urgenti  lavori  di manutenzione o di riparazione);
  • all'ampliamento dell’offerta formativa  (es.  acquisto  di  fotocopie  per verifiche  o  approfondimenti)  rientrano  nell'ambito  di  applicazione della lettera i-octies).

La  detrazione  spetta  a  condizione  che  il  pagamento  venga  effettuato  con versamento  postale  o  bancario  o  con  carte  di  debito,  carte  di  credito,  carte prepagate,  assegni  bancari  e  circolari.  L’importo  deve  comprendere  le erogazioni  indicate  nella  sezione  “Oneri  detraibili”  della  Certificazione  Unica con  il  codice  onere  31;  stesso  codice  da  indicare  nel  quadro  Rp  di  Unico  o quadro E del Modello 730/2016, nei righi da RP 8 a RP 14 (righi da E8 a E12 per il 730).

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