La marca da bollo sulle fatture elettroniche inviate via mail
La marca da bollo è un tributo alternativo all’iva e va applicata esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l’addebito dell’iva per un importo superiore ad € 77.47. Per le fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata, invece se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
La marca da bollo dovuta sulle fatture è di € 2.00.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.
Sono sempre esenti dalla marca da bollo:
L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche assoggettate (quelle quindi non soggette a IVA, che superano l’importo di 77,47€ e che non ne siano escluse dalla normativa - vedasi Tabella B del DPR 642/72) viene effettuato attraverso il cosiddetto “versamento del bollo virtuale” che con l’introduzione delle fatture elettroniche è stato semplificato rispetto al passato.
In pratica il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche assoggettate si effettua attraverso il modello F24 riportando nella Sezione Erario il codice tributo 2501 (“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”), l’anno di riferimento e l’importo dovuto.
Secondo il DM 17 giugno 2014, il versamento mediante F24 dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (30 aprile dell’anno successivo, 29 Aprile, se l’anno è bisestile); il contribuente cioè calcola l’imposta di bollo complessivamente dovuta per tutte le fatture elettroniche assoggettate emesse durante l’anno e la versa entro il suddetto termine mediante F24.
IMPORTANTE: ogni fattura elettronica assoggettata ad imposta di bollo deve riportare l'annotazione di “assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell’art. 6, c. 2, del DM Economia e Finanza del 17/06/2014” e l’importo stesso dell’imposta dovuto sulla fattura (quest’obbligo si assolve semplicemente compilando l’apposito campo previsto, con il valore “SI” e il campo successivo, con l’importo dell’imposta dovuto sulla fattura, normalmente 2€).
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