Lavoro autonomo occasionale e occasionale accessorio

Lavoro autonomo occasionale e occasionale accessorio

Tra le varie formule di contratti di lavoro, in questi ultimi anni hanno assunto particolare rilevanza due tipologie contrattuali: il contratto autonomo occasionale e il contratto occasionale accessorio. Vediamo in dettaglio le caratteristiche e le differenze tra i due contratti.

Contratto di lavoro autonomo occasionale

Definizione: in esso rientra chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio caratterizzato dall’assenza di continuità, abitualità, professionalità e coordinazione. La figura è stata introdotta dal D.Lgs. 273/2003 mentre la regolamentazione generale viene disposta dall’art. 2222 del Codice civile sul contratto d’opera. Nello specifico il lavoratore autonomo:

  • Svolge la propria attività in maniera del tutto episodica e non continuativa;
  • Effettua la propria prestazione senza essere alle dipendenze del committente e neppure inserito funzionalmente all’interno della sua organizzazione;
  • Dispone di ampia autonomia per quanto riguarda sia i tempi che le modalità di svolgimento delle proprie prestazioni;

Limiti: affinché un’attività di lavoro autonomo possa definirsi di tipo occasionale necessita il rispetto di due condizioni:

  • 5.000 euro di reddito lordo nel corso dell’anno solare, come limite complessivo con riferimento alla totalità dei committenti;
  • durata massima di 30 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.

Nell’ipotesi in cui venga superata una oppure entrambe le condizioni operative sopra indicate troveranno applicazione la disciplina del lavoro a progetto, se sussiste l’elemento della coordinazione, oppure del lavoro autonomo, quando si è in presenza di più prestazioni abituali.

Trattamento fiscale: i redditi di lavoro autonomo occasionale rientrano fiscalmente nella categoria dei redditi diversi (art.67 c.1 lett.I TUIR) e sono assoggettati a ritenuta d'acconto pari al 20%.

Trattamento previdenziale: dal punto di vista previdenziale l’art, 44 c.2 del D.L. 269/03 convertito in L. 326/03 ha disposto l’iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi occasionali solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. Pertanto sussiste l’obbligo contributivo solo sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro; i lavoratori autonomi con compensi fino a tale limite nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla gestione separata INPS né al versamento dei contributi previdenziali.

Adempimenti ulteriori: i lavoratori interessati devono comunicare ai propri committenti occasionali tempestivamente il superamento della soglia di esenzione sopra riportata e, solo per la prima volta, iscriversi alla gestione separata INPS, a meno che non si tratti soggetti già iscritti.

Contratto di lavoro occasionale accessorio

Definizione: rientrano in tale tipologia le prestazioni meramente occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nel D.Lgs. 276/2003, fatta poi oggetto di importante intervento di revisione ad opera della legge 92/2012 (Legge Fornero) e successivamente con l’art. 7 del D.L. 76/2013 convertito in legge con modificazioni dalla legge 99/2013. Scopo del lavoro accessorio è di favorire l’occupazione di soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque ancora non entrati nel mercato del lavoro, oppure anche in procinto di uscirne, oltre che di favorire l’emersione del lavoro nero. Il lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori produttivi, nelle attività agricole stagionali e nelle attività agricole presso piccoli imprenditori agricoli.  Si precisa inoltre che tali attività non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato dichiarato presso il Centro per l’impiego competente e non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS.

Limiti: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per l’anno 2014 5.050.00 euro netti (6.740.00 euro lordi) nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Si precisa inoltre che le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2014 2.020.00 euro netti (2.690 euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 euro precedentemente menzionato. Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 81 all’art. 48-50 (Capo VI) ha introdotto significative novità nell’ambito del lavoro di tipo accessorio ampliando, da una parte, il limite economico massimo percepibile da ciascun prestatore di lavoro e, dall’altra, introducendo nuovi obblighi in capo ai committenti imprenditori o professionisti. In particolare, dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) il tetto economico è stato portato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Resta fermo, invece, il compenso massimo percepibile nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista – fissato in 2.000 euro – fermo restando il nuovo limite di 7.000 euro.

Trattamento fiscale: il pagamento delle prestazioni avviene attraverso il meccanismo dei “buoni lavoro” detti anche voucher. Essi sono tagliandi aventi valore nominale pari a 10, 20 oppure a 50 euro. Essi sono acquistabili presso le tabaccherie, le Poste, gli istituti di credito convenzionati, presso le sedi provinciali INPS oppure tramite INTERNET dall’apposito portale. Il prestatore incassa il valore netto del buono lavoro ed è esente da imposizione fiscale (nel rispetto dei limiti sopra indicati).

Trattamento previdenziale: il prestatore accessorio ha sia la copertura previdenziale INPS che quella assistenziale INAIL in quanto il valore nominale del voucher comprende sia la contribuzione a favore della gestione separata INPS che quella contro gli infortuni sul lavoro. Il valore netto (per esempio con un taglio di 10 euro il prestatore ne incassa 7.50) viene ottenuto dalla differenza tra il valore facciale, la contribuzione INPS e INAIL e il compenso spettante all’istituto di previdenza per la gestione del servizio.

Adempimenti ulteriori: prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL). Per quanto riguarda la comunicazione preventiva, la nuova disciplina prevede che l’inizio dell’attività dovrà essere comunicata alla DTL competente, attraverso modalità telematiche (sms o posta elettronica). Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Attenzione. Per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina.

Il Commercialista Online
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