Legge di Stabilità 2014: cartelle esattoriali senza interessi
Una delle novità previste dalla Legge di Stabilità 2014 è la possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013, senza interessi.
Con l'obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire risorse, il pagamento dell'intero importo potrà essere effettuato in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.
Infatti testualmente l’art. 1 della legge citata, prevede ai commi da 618 a 623, che:
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del residente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i rediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.”
In base alla norma dunque, l’agevolazione prevede lo sconto degli interessi (di mora e da ritardata iscrizione a ruolo) per i contribuenti che entro il 28 febbraio 2014 verseranno in un’unica soluzione gli importi originariamente iscritti a ruolo , ovvero gli importi residui ancora dovuti (nei casi di pagamenti rateali già avviati (oltre all’aggio della riscossione ad oggi dovuto nella misura dell’8%).
Inoltre, la norma chiarisce come tale sanatoria è applicabile a tutti i tipi di ruoli (accertamenti esecutivi, definizione dei carici Irpef, Ires, Irap, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, tranne che per le debitorie delle somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
L’attivazione di tale procedura agevolativa, non prevede un innesco da parte degli agenti della riscossione, se non a pagamento eseguito; infatti coloro che pagheranno entro il 28 febbraio 2014, riceveranno a pagamento effettuato ed entro il 30 giugno 2014, una comunicazione dell’Agente della Riscossione di “avvenuta estinzione del debito”.
Al fine di agevolare tale procedura, la riscossione coattiva di tali somme e i relativi termini di prescrizione saranno sospesi fino al 15 marzo 2014.
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