Il modello Intra dal 2018 per le operazioni comunitarie

Il modello Intra dal 2018 per le operazioni comunitarie

L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni  e  le prestazioni  di  servizi  ricevute  è  venuto  meno  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018. L’adempimento resta necessario solo per finalità puramente statistiche ed in determinati casi.

Permane, invece, l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di  soggetti  UE.  

A decorrere da quest’anno, è stabilito l’obbligo di invio dei modelli INTRA riferiti agli acquisiti di beni  e  prestazioni  di  servizi  ricevute  Intra  Ue  esclusivamente  per  fini  statistici  e  nei  casi individuati dal Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017 ed in particolare:

1)      L’obbligo  di  invio  ai  fini  statistici  sussiste  per  quei  soggetti  IVA  che,  con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale  o  superiore  a  200.000  euro,  per  almeno  uno  dei  quattro  trimestri precedenti.

2)      L’obbligo  ai  fini  statistici  ci  sarà  qualora,  con  riferimento  a  periodi  mensili, l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Sussiste, invece, il mantenimento dei modelli Intra esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta, dunque, ancorata alla soglia  di  50.000  euro  prevista  dal  Decreto  22  febbraio  2010,  in  conformità  alla  Direttiva 112/2006/CE (art. 263).

Le  novità  decorrono  con  riguardo  agli  elenchi  riepilogativi  con  periodo  di  riferimento  decorrente dal 1°gennaio  2018  (comma  4-quinquies  dell’art.  13  del  Dl  n.  244/2016,  come  convertito  dalla  Legge  n.17/2017)  con  la  naturale  conseguenza  che  entro  il  25  gennaio  2018  andavano,  comunque,  inviati (secondo  le  vecchie  regole)  i  modelli  Intra  riferiti  all’ultimo  trimestre  2017  o  mese  di  dicembre  dello scorso anno, così come resta fermo l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra aventi periodi di riferimento antecedenti il 1° gennaio di quest’anno.

A tal proposito si ricorda che i Modelli Intra vanno inviati:

- entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (per i contribuenti con obbligo mensile);

- entro  il  25  del  mese  successivo  al  trimestre  di  riferimento  (per  i  contribuenti  con  obbligo trimestrale).

L'omessa  presentazione  degli  elenchi  Intra  ovvero  la  loro  incompleta,  inesatta  o  irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti  vengono  integrati  o  corretti  anche  a  seguito  di  richiesta  (ossia  purché  ciò  avvenga spontaneamente o in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta da parte degli uffici).

E’, in ogni caso applicabile il ravvedimento operoso

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