Il modello Intra dal 2018 per le operazioni comunitarie
L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute è venuto meno a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’adempimento resta necessario solo per finalità puramente statistiche ed in determinati casi.
Permane, invece, l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.
A decorrere da quest’anno, è stabilito l’obbligo di invio dei modelli INTRA riferiti agli acquisiti di beni e prestazioni di servizi ricevute Intra Ue esclusivamente per fini statistici e nei casi individuati dal Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017 ed in particolare:
1) L’obbligo di invio ai fini statistici sussiste per quei soggetti IVA che, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
2) L’obbligo ai fini statistici ci sarà qualora, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sussiste, invece, il mantenimento dei modelli Intra esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta, dunque, ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla Direttiva 112/2006/CE (art. 263).
Le novità decorrono con riguardo agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018 (comma 4-quinquies dell’art. 13 del Dl n. 244/2016, come convertito dalla Legge n.17/2017) con la naturale conseguenza che entro il 25 gennaio 2018 andavano, comunque, inviati (secondo le vecchie regole) i modelli Intra riferiti all’ultimo trimestre 2017 o mese di dicembre dello scorso anno, così come resta fermo l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra aventi periodi di riferimento antecedenti il 1° gennaio di quest’anno.
A tal proposito si ricorda che i Modelli Intra vanno inviati:
- entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (per i contribuenti con obbligo mensile);
- entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (per i contribuenti con obbligo trimestrale).
L'omessa presentazione degli elenchi Intra ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta (ossia purché ciò avvenga spontaneamente o in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta da parte degli uffici).
E’, in ogni caso applicabile il ravvedimento operoso
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