Omaggi: nuove regole a partire dal 13.12.2014
Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90), dal prossimo 13 dicembre viene innalzata (da euro 25,82 a euro 50,00) la soglia che consente l’integrale detraibilità dell’Iva sull’acquisto degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa ricompresi tra le spese di rappresentanza.
Pertanto:
→ per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il 12.12.2014 si applicheranno le vecchie regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;
→ per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” a partire dal 13.12.2014 si applicheranno le nuove regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.
In sostanza, per i beni con costo unitario tra 25,83 euro a 50 euro, non si potrà detrarre l’Iva sugli acquisti effettuati prima del 13 dicembre 2014 (rileva la data di consegna o spedizione nel Ddt o dall’eventuale fattura di acquisto immediata – art. 6, D.P.R. 633/1972), anche se le relative fatture sono registrate successivamente.
Da tener conto, inoltre, che, ai fini IRPEF/IRES, per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati effettuati prima del 13.12.2014, l’Iva indetraibile si somma al valore unitario dell’omaggio, e pertanto questi saranno integralmente deducibili solo se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:
- 48,08 euro, se l’Iva è al 4%;
- 45,45 euro, se l’Iva è al 10%;
- 40,98 euro, se l’Iva è al 22%.
Se superano questi imponibili, si applicheranno le percentuali di deduzione previste dal D.M. 19.11.2008, che prevede, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza, la deduzione nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.
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