Presentazione tardiva dell’ Intrastat, il ravvedimento
La mancata presentazione del modello Intrastat può essere sanata mediante ravvedimento operoso
Violazioni - In presenza di una violazione delle disposizioni fiscali al contribuente è concessa, come noto, la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione spontanea. Ciò è subordinato al versamento della sanzione, applicabile alla specifica violazione, beneficiando di una riduzione. L’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97, dispone che non sono punibili “le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo” considerato che le stesse si traducono “in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”.
Violazioni meramente formali - L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.8.2001, n. 77/E, ha precisato che i 2 elementi sopra richiesti, ossia non arrecare pregiudizio all’azione di controllo e non incidere sulla determinazione della base imponibile/imposta/versamento, concorrono entrambi alla definizione della nozione/concetto di “mera violazione formale”.
Omessa presentazione del modello Intrastat - L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2005, n. 20/E, è giunta a considerare la tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat quale violazione non “meramente formale”, quindi sanzionabile in quanto non incide sul versamento del tributo, ma incide comunque sull’attività di controllo degli Uffici. Pertanto la violazione in esame (tardiva presentazione degli elenchi) arreca pregiudizio all’attività di controllo ed è punita, ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97, con la sanzione da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco. La sanzione è ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio.
Ravvedimento operoso - In considerazione del fatto che la violazione è sanzionabile, è possibile fruire della riduzione della sanzione tramite la regolarizzazione con il ravvedimento operoso. Sul punto nella citata Risoluzione n. 20/E è precisato che l’unica modalità di ravvedimento è quella disposta dalla lett. b) dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Di conseguenza, il ravvedimento della tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è commessa la violazione e richiede il pagamento di una sanzione ridotta, da versare con il mod. F24, indicando il codice tributo “8911” e quale anno di riferimento l’anno cui si riferisce la violazione. L’importo della violazione da versare è pari a un ottavo del minimo (64 euro).
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