Rateazione: rimedi al mancato versamento di una rata

Rateazione: rimedi al mancato versamento di una rata

Il ravvedimento operoso, intervenuto entro il termine di versamento della rata successiva, permette di non decadere dal piano di rateazione stabilito.

Il D.L. n. 98/2011, introducendo alcune disposizioni dirette a “rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria” ha previsto, relativamente al pagamento rateale delle somme dovute per la definizione dell’accertamento con adesione, dell’acquiescenza all’accertamento ovvero della conciliazione giudiziale, che in caso di mancato versamento di una rata, diversa dalla prima, sia possibile mantenere il beneficio della rateazione, a condizione che entro il termine della rata successiva sia effettuato il versamento di quanto dovuto e dei relativi interessi e sanzioni.

A tale proposito si rammenta che con riferimento:

- all’accertamento con adesione (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/97) e alla conciliazione giudiziale (art. 48, comma 3-bis, D.Lgs. n. 546/92) è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva;

- alla mediazione tributaria l’art. 17-bis, comma 8, D.Lgs. n. 546/92, rinvia espressamente a quanto disposto dal citato art. 48, come peraltro confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.03.2012, n. 9/E secondo cui a seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima è applicabile quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di quella successiva si determina la decadenza della rateazione, l’iscrizione a ruolo delle residue somme e della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 in misura doppia (60%) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Diversamente, se il contribuente provvede al versamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine previsto per quella successiva:

- non si determina la decadenza dal beneficio della rateazione;

- è applicabile la sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30%).

Recentemente l’Agenzia, con la Risoluzione 04.03.2014, n. 25/E, ha istituito specifici codici tributo per il versamento, tramite mod. F24, della sanzione ridotta e degli interessi dovuti a seguito del ravvedimento operoso, ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, dell’omesso versamento delle rate successive alla prima riferite alle somme dovute per i predetti istituti definitori.

In particolare, i codici tributo relativi alla sanzione ridotta e agli interessi, e il campo “rateazione / regione / prov. / mese rif.” della sezione “Erario” del mod. F24, sono così individuati:

Codice tributo

Descrizione

Rateazione / regione / prov. / mese rif.

sanzione

9946

Tributi erariali

---

9947

Addizionale comunale Irpef

codice Comune

9948

Addizionale regionale Irpef

codice Regione

9949

Irap

codice Regione

interessi

1984

Tributi erariali

---

1985

Addizionale comunale Irpef

codice Comune

1986

Addizionale regionale Irpef

codice Regione

1987

Irap

codice Regione

I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno compilati con le informazioni indicate nell’atto emesso dall’Ufficio.

Il Commercialista Online
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