Il regime forfettario
A partire dal 2016, l’unica alternativa al regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata) è rappresentata dal regime forfettario (nuova versione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016) il quale è duplice in quanto, posti i medesimi requisiti d’accesso, le regole di determinazione del reddito e le semplificazioni degli adempimenti, contempla due livelli impositivi: uno con imposta sostitutiva al 15% e l’altro con imposta al 5%. Sono stati infatti abrogati il “Regime dei minimi”, il regime delle “nuove iniziative produttive” e il “regime agevolato per gli ex minimi” per essere sostituiti da un nuovo regime semplificato forfettario (Tabella di confronto).
Il nuovo regime si caratterizza per il fatto che il reddito non viene più calcolato analiticamente ma forfettariamente sulla base di una serie di coefficienti di redditività differenziati a seconda dell’attività svolta.
A favore del nuovo regime è stata introdotta un’agevolazione contributiva che vede per gli artigiani e commercianti una riduzione, pari al 35%, della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata.
Dato che le nuove regole potrebbero mettere a rischio le agevolazioni riservate ai soggetti “minimi”, è previsto un periodo transitorio che consente ai contribuenti minimi nel 2014 di continuare ad adottare tale regime fino alla sua conclusione naturale.
Come accennato in premessa dunque il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfettario, prevede in breve:
→ la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
→ l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
→ l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
→ adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nel vecchio regime dei minimi.
Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
REQUISITI
Il nuovo regime forfettario è riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata.
Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. Occorre, inoltre, soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma:
→ nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 25.000 ed € 50.000);
→ non si devono percepire redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro nell'anno precedente (nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro tale condizione non va verificata);
→ non si deve possedere al 31 dicembre dell'esercizio precedente un costo complessivo di beni mobili strumentali, considerati al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro. L'Iva sostenuta e non detratta in sede di acquisto dei beni strumentali non rileva ai fini della determinazione del suddetto limite. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano inoltre i beni immateriali quali ad esempio l'avviamento, quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
→ le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro 5.000 lordi. Si specifica che:
concorrono al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:
→ lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs 276/2003 (cosiddetto "voucher");
→ reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir;
→ reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 50 del Tuir;
→ somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
→ compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir;
non concorrono, invece, al computo dei 5.000 euro:
→ le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
→ i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale);
→ i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir;
La verifica dei suddetti requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente a quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno.
ESCLUSIONI
La norma individua espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regime. Si tratta di:
→ soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini Iva;
→ soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
→ soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
→ soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del D.P.R. 633 del 1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 427 del 1993;
→ soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico (Srl a ristretta compagine sociale);
SEMPLIFICAZIONI
Per quanto riguarda le semplificazioni:
→ non è prevista l’applicazione di ritenute d'acconto sui compensi/ricavi e a tal fine è necessario rilasciare apposita ricevuta in cui attesteranno che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta sostitutiva;
→ non vengono considerati sostituti d'imposta e non applicheranno quindi a loro volta le ritenute;
→ nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
ai fini Iva:
→ non si applica la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
→ vige l’esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 con l'unica eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, bollette doganali e certificazione dei corrispettivi;
→ considerando però che in taluni casi (ad esempio nel caso di prestazioni di servizi ricevute per le quali la norma indica l'obbligo di applicare le regole dell'art. 7-ter) potrebbero essere debitori dell'imposta, è stabilito che per quelle operazioni gli stessi sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
→ vige l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi;
→ rimane l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
→ non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri;
→ sono esenti dall’imposta sulle attività produttive (Irap);
→ sono esonerati dalla presentazione dello Spesometro e Comunicazione Black-List;
→ per i primi cinque anni è prevista la possibilità di ridurre al 5% l'aliquota fiscale.
Per godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i requisiti previsti per i contribuenti minimi e cioè che:
→ nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
→ l'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
→ in caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.
INPS
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste in una riduzione, pari al 35%, della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta.
L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, ogni anno entro il 28 febbraio.
Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo.
In caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario (con decorrenza dall’anno successivo) il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso.
Per gli altri contribuenti forfettari (iscritti alla gestione separata) non è prevista alcuna agevolazione contributiva.
ENTRATE, USCITA E DURATA
Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfettario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.
Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.
L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. È possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo. La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.
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