TASI: le regole e il calcolo della nuova imposta
Tutti gli immobili, fatta eccezione per i terreni agricoli saranno gravati dal prelievo.
Dal 1° al 16 giugno 2014, i contribuenti saranno costretti a consultare tutte le delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, sperando negli aggiornamenti in tempi rapidi e calcolare il tributo. Qualora le delibere non risultassero pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014, il versamento del 16 giugno 2014 slitterà come segue:
- al 16 ottobre 2014 in acconto e saldo al 16 dicembre 2014 se il Comune delibera entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni (e le pubblica sul sito del MEF entro il 18 settembre 2014);
- al 16 dicembre 2014 in un unica soluzione applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille se per il 10 settembre 2014 il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
La componente TASI, imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta a partire dal 2014 dalla L. n.147/2013, c.d. Legge di stabilità 2014, varierà dallo zero sino al 3,3 per mille per il 2014 (massimo 6 per mille dal 2015) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:
- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;
- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- aumentare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, non superi l’11,4 per mille (10,60+0,80);
- introdurre una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU;
- prevedere riduzioni e/o esenzioni sulla base del reddito familiare ISEE.
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