I versamenti periodici IVA: contribuenti mensili e trimestrali
I versamenti periodici relativi all’Iva sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.
I termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente.
Occorre, quindi, distinguere tra:
- contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo;
- contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell'imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 16 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per i soggetti che presentano la dichiarazione Unico.
La possibilità di optare per l’una o l’altra periodicità dipende da una serie di fattori.
1.Periodicità di liquidazione
Un contribuente al 31.12.2013 deve verificare se per il 2014 è tenuto ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile o trimestrale. Quali sono i controlli da effettuare?
L’art. 7, comma 1,D.P.R. n. 542/99 consente alle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti di liquidare l’IVA trimestralmente maggiorando il saldo della liquidazione degli interessi dell’1%.
Il limite di volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è stato parificato alle soglie di ricavi relative alla tenuta della contabilità.
Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E, è necessario continuare a verificare il volume d’affari realizzato nell’anno precedente. Per il 2014 va quindi fatto riferimento al volume d’affari 2013.
I limiti di ricavi corrispondono a 400.000 € per le prestazioni di servizi e 700.000 € per le altre attività.
2.Attività miste
In caso di esercizio di attività miste,come avviene la verifica del limite di superamento dei ricavi per l’effettuazione della liquidazione Iva?
In presenza di attività di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
1) tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso:
- se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 700.000;
- se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
- il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000;
- il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000;
2) tenuta della contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2,D.P.R. n.633/72:
- se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra;
- se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi;
- tenuta della contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72. In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000.
3.Attività di vendita carburante
Un contribuente, esercente attività di vendita carburante per autotrazione e alberghiera, avendo optato per la contabilità separata, deve applicare gli interessi per la liquidazione trimestrale sull'importo a debito riguardante l'attività di casa-albergo?
Nel caso descritto dal lettore, la liquidazione trimestrale "di diritto", ossia applicabile senza applicazione di interessi indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente, spetta solo all'attività di distribuzione di carburante. Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1 per cento. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti: distributori di carburanti, autotrasportatori di merci conto terzi, esercenti attività di servizi al pubblico, esercenti arti e professioni sanitarie. I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 16 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre, che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. Per le operazioni diverse da quelle relative all’esercizio dell’autotrasporto, si applicano i criteri generali riguardanti l’annotazione delle relative fatture e la liquidazione dell’Iva.
4.Autotrasporti
Gestisco la contabilità di una ditta di autotrasporti con il regime trimestrale speciale. Da quest'anno vorrei ritornare al regime ordinario mensile. Sapreste dirmi se e come posso procedere? Potreste indicarmi delle linee guida contabili?
Il regime Iva trimestrale speciale è disciplinato dall’articolo 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 e prevede la possibilità, per determinate categorie di contribuenti, di effettuare le liquidazioni periodiche Iva trimestralmente senza applicazione degli interessi (oltre ad altre semplificazioni degli adempimenti). Ancorché il regime trimestrale speciale sia quello naturale (nonché più conveniente, in linea generale) per gli autotrasportatori di merci per conto terzi iscritti nel relativo albo, lo stesso è facoltativo e non un obbligo, potendo il contribuente derogare optando per la liquidazione mensile dell’Iva. Il passaggio al regime ordinario ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso del quale è stato applicato il regime trimestrale speciale; per attuare il passaggio è sufficiente il cosiddetto “comportamento concludente” (operando il versamento Iva alle scadenze proprie dei contribuenti mensili). Dal punto di vista pratico, l’opzione per il regime mensile comporta, oltre alla liquidazione e versamento dell'Iva con cadenza mensile (giorno 16 del mese successivo) l’obbligo di annotazione delle fatture emesse nei termini ordinari di cui all’articolo 23, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (nel regime trimestrale speciale è invece prevista la possibilità di registrazione delle fatture emesse nel trimestre solare entro il trimestre successivo, con riferimento alla data di annotazione e non a quella di emissione).Inoltre, la scelta del regime mensile comporta l’impossibilità per l’autotrasportatore di emettere una sola fattura per più prestazioni di servizi effettuate verso il medesimo committente in ciascun trimestre solare.
5.Limiti per i ristoranti
Entro quali limiti un ristorante può adottare la liquidazione Iva trimestrale?
Il ristorante può adottare la liquidazione Iva trimestrale se, nell'anno precedente, ha realizzato un volume d'affari inferiore a 400.000 euro. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che coloro che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande rientrano tra le imprese che effettuano prestazioni di servizi, ai fini dei limiti previsti per la liquidazione trimestrale (circolare 7 del 10 febbraio 1992).
6.Liquidazione per il medico
Un medico, convenzionato con l’Asl ed esente da Iva per le sue prestazioni, divide lo studio con altri colleghi per cui, alla fine di ogni periodo, addebita parte delle spese (come telefono, luce, affitto studio) con regolare fattura con Iva. L’Iva ricevuta sulle predette fatture deve essere versata all’erario ogni trimestre?
L’Iva può essere versata con cadenza trimestrale se il contribuente ha realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 400.000 euro ed esercita l’opzione per la liquidazione trimestrale nella dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata (articolo 7, del D.P.R.542/1999).
7.Versamento
Per i contribuenti in contabilità ordinaria con liquidazione Iva mensile, l'Iva a debito del mese di dicembre si liquida nel mese di gennaio, oppure è possibile riportare tale debito nell'Unico 2014 come per i contribuenti in contabilità semplificata (Iva trimestrale)?
I contribuenti che effettuano la liquidazione dell’ Iva con periodicità mensile devono versare l’Iva a debito relativa al mese di dicembre entro il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno successivo. Si tratta di una liquidazione periodica il cui debito non può confluire all’interno del modello Unico.
8.La scelta dell’autotrasportatore
Un autotrasportatore è obbligato al regime agevolato di liquidazioni trimestrali Iva o può liquidare l'Iva mensilmente? Se diventa mensile può continuare ad annotare le fatture emesse per i trasporti entro il trimestre solare successivo?
La liquidazione trimestrale dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo per gli autotrasportatori. Inoltre, se un autotrasportatore decide di liquidare l'Iva mensilmente può comunque annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo, essendo quest'ultima un'agevolazione del tutto autonoma rispetto a quella che consente la liquidazioni trimestrale dell'imposta (si veda la circolare 328 del 20 dicembre 1995).
9.I limiti
Una snc esercita un’attività di servizi e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi € 430.000 Volume d’affari € 380.000. Come si deve comportare ai fini della liquidazione Iva e tenuta della contabilità?
In base alla risoluzione 15/E del 13 febbraio 2012, possono eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, o non superiore a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Per quanto riguarda invece la contabilità ciò che rileva sono i ricavi e il principio di competenza.
Nel 2014 l’impresa indicata nel quesito è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e può optare per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.
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